Le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte quando sono pari o superiori ai quattro quinti dei punti massimi previsti dal bando di gara

Redazione Scientifica
02 Agosto 2018

Revisione analoga a quella del comma 3 dell'art. 97 era contenuta nell'art. 86, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui...

Revisione analoga a quella del comma 3 dell'art. 97 era contenuta nell'art. 86 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui “Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”.

Con riferimento a tale norma la giurisprudenza del giudice di appello aveva chiarito – con argomentazioni perfettamente estensibili al comma 3 dell'art. 97 stante il tenore pressoché identico della disposizione – che la condizione di anomalia si verificava solo in presenza del contemporaneo superamento della “doppia soglia” di anomalia, ovvero: i punti relativi al prezzo sono superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando ed i punti relativi a tutti gli altri elementi di valutazione superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando. In altri termini, si considerava anomala l'offerta che ottiene un punteggio alto sul piano tecnico e, contemporaneamente, un punteggio alto relativamente all'offerta economica in virtù di un ribasso consistente (Cons. St., sez. III, 15 gennaio 2018, n. 188).

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