Sul concorso di idee. Profili partecipativi.

Redazione Scientifica
08 Agosto 2018

In una procedura finalizzata “all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio” e, cioè...

In una procedura finalizzata “all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio” e, cioè, in un concorso di idee (cfr. art. 156 d.lgs. n. 50 del 2016), è legittima la clausola del bando che precluda, in termini chiari, la partecipazione a tutti i soggetti che abbiano, in qualsiasi modo e in qualsiasi misura, cooperato alla elaborazione dei documenti posti a base della gara stessa, trovando ciò giustificazione nell'evidente vantaggio competitivo che nell'elaborazione di proposte progettuali può discendere dall'aver concorso alla definizione dell'idea-base.

In siffatta prospettiva, il mero ed obiettivo riscontro di siffatta partecipazione (in quanto se ne dimostri l'effettività e la pertinenza rispetto alla concreta idea progettuale) è in grado di giustificare di per sé l'automatismo dell'esclusione, cui non osta né l'eventuale stato soggettivo di buona fede del concorrente (privo di rilievo, non trattandosi di apprezzare la liceità di comportamenti ovvero la meritevolezza di affidamenti, ma la obiettiva sussistenza e consistenza di requisiti di partecipazione), né la pretesa necessità di concreto, specifico e motivato apprezzamento dell'effettività del vantaggio conseguito (il quale, nella specie, era in re ipsa, trattandosi non già di aggiudicare un appalto, ma proprio e solo di premiare idee progettuali migliorative, che costituissero mero “sviluppo” della originaria idea progettuale, la cui conoscenza rappresentava di per sé un implausibile vantaggio).

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