Presupposti per l’incameramento della garanzia provvisoria
02 Agosto 2018
Ai sensi dell'art. 93, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016, l'escussione della garanzia provvisoria può essere disposta solo qualora non si proceda alla stipula del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, mentre non è consentita in conseguenza dell'esclusione dalla gara dovuta a difetto dei requisiti generali, né a causa del rilascio di dichiarazione inveritiera. |