È possibile, nel subprocedimento di verifica di anomalia delle offerte, la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo.

Redazione Scientifica
03 Agosto 2018

È coerente con lo scopo del giudizio di anomalia e con il rispetto dei principi di parità di trattamento e divieto di...

È coerente con lo scopo del giudizio di anomalia e con il rispetto dei principi di parità di trattamento e divieto di discriminazione, la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo (rispetto alle giustificazioni eventualmente già fornite), lasciando, però, le voci di costo invariate, ovvero un aggiustamento di singole voci di costo che trovi il suo fondamento in sopravvenienze di fatto o normative, che comportino una riduzione dei costi, o in originari e comprovati errori di calcolo, o in altre ragioni plausibili.

L'offerente deve rendere le giustificazioni, nel subprocedimento di verifica di anomalia delle offerte, in stretta aderenza all'offerta come formulata nelle sue caratteristiche e componenti quali-quantitative. Le giustificazioni, nel subprocedimento di verifica di anomalia delle offerte, vanno svolte dai concorrenti in stretta aderenza all'offerta come formulata nelle sue caratteristiche e componenti quali-quantitative, nelle modalità di attuazione esposte impegnativamente ai fini della selezione concorsuale; elementi costitutivi sui quali è stato formulato dalla Commissione il giudizio valutativo esitato nell'attribuzione del punteggio all'offerente. Ove si consentisse all'offerente di modificare gli elementi fondanti della sua offerta, oltre che violare la par condicio, si perverrebbe al risultato di non avere più certezza di quale sia l'effettiva e vera offerta sul piano contenutistico e dei suoi elementi caratteristici; aberrazione che il principio di unicità dell'offerta - che parimenti verrebbe infranto - è preordinato a scongiurare. Dunque, l'oggetto delle giustificazioni che l'offerente riuscito vincitore della selezione può presentare alla S.A. o all'apposita Commissione tecnica da essa creata, non può che essere l'offerta formulata al momento della gara ai fini della selezione. Siffatta aderenza è maggiormente predicabile nel vigore del nuovo Codice degli appalti che, all'art. 97, fa menzione non più di giustificazioni ma di “spiegazioni” dell'offerta individuata secondo i parametri normativi come anormalmente bassa.

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