La Commissione non può rivalutare le offerte tecniche – nelle componenti discrezionali – se è già a conoscenza di quelle economiche

15 Novembre 2018

Nelle gare pubbliche, ove la relativa procedura sia caratterizzata (come nel caso di aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa) da una netta separazione tra la fase di valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica, il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è di norma interdetta al seggio di gara la conoscenza di quelli economici. Per cui, se interviene un annullamento – giudiziale o in autotutela che sia – dell'aggiudicazione, deve considerarsi precluso alla commissione, convocata nella stessa composizione, di rivalutare le offerte tecniche, almeno nelle componenti discrezionali, in quanto ai commissari sono già note le offerte economiche

Il caso. La vicenda ha ad oggetto l'aggiudicazione, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di un appalto di servizi.

Con riferimento ad uno dei lotti messi a gara, presentavano domanda di partecipazione due RTI.

A seguito di valutazione dell'anomalia dell'offerta dell'ATI controinteressata, conclusasi positivamente, avveniva l'aggiudicazione.

Avverso tale aggiudicazione veniva proposto il ricorso principale e, fatto accesso agli atti di gara, un primo ricorso per motivi aggiunti, cui seguiva anche il ricorso incidentale della stessa aggiudicataria.

Sospesa l'aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante, ne seguiva l'annullamento in autotutela della stessa, impugnato dall'aggiudicataria con motivi aggiunti al ricorso incidentale.

La Stazione Appaltante, dunque, procedeva a una nuova valutazione delle offerte, concludendo per la nuova aggiudicazione in favore della controinteressata, seppur con un punteggio diverso rispetto al precedente.

La ricorrente principale, conseguentemente, presentava nuovi motivi aggiunti, avverso la predetta seconda aggiudicazione, cui seguivano ulteriori motivi aggiunti anche dell'aggiudicataria.

Il T.A.R. adito ha concluso, con sentenza non definitiva, per l'annullamento della seconda aggiudicazione, nonché dell'atto di annullamento in autotutela della prima aggiudicazione, ordinando alla S.A., in conformità ai poteri attributi al giudice dall'art. 34 c.p.a., di riavviare il procedimento per l'eventuale annullamento in autotutela e di decidere, nel termine stabilito dallo stesso T.A.R., se confermare l'aggiudicazione o disporre in favore della ricorrente principale.

Limiti alla rivalutazione delle offerte tecniche da parte della stessa Commissione giudicatrice. Il collegio ha proceduto ad esaminare, prioritariamente, i secondi motivi aggiunti al ricorso principale, con i quali la seconda classifica contestava, in particolare, la violazione del principio di segretezza delle offerte economiche, oltre che i principi di imparzialità e buon andamento, sub specie della trasparenza e della par condicio dei concorrenti (art. 97 Cost. e art. 4 d.lgs. n. 50 del 2016).

Il g.a. rileva che, a seguito dell'annullamento in autotutela della prima aggiudicazione, la procedura veniva fatta riprendere dal punto in cui si trovava al momento nel quale era stato favorevolmente completato l'esame della documentazione amministrativa prodotta dalle parti.

La Commissione, dunque, nel compiere una nuova valutazione, sia pure limitatamente ai soli profili di censura articolati dalla ricorrente, ha attribuito nuovi punteggi all'offerta tecnica della controinteressata, conoscendo già le offerte economiche dei due concorrenti, violando, dunque, i principi di segretezza e separazione tra la fase di valutazione dell'offerta tecnica e quella economica.

Su tali basi il T.A.R. ha affermato che è precluso alla Commissione, nella stessa composizione, di rivalutare le offerte tecniche, almeno nelle componenti discrezionali, quando sono già note le offerte economiche.

Tale circostanza, infatti, inficiando l'operato della commissione giudicatrice, si ripercuote sull'impugnato provvedimento di nuova aggiudicazione, rendendolo illegittimo, e conducendo al suo annullamento.

Nell'accogliere, infine, anche i secondi motivi aggiunti al ricorso incidentale (per essere stato adottato il provvedimento di annullamento in autotutela della prima aggiudicazione in violazione delle garanzie partecipative e, in particolare, in assenza della comunicazione all'aggiudicataria dell'avviso di avvio del procedimento), ha, altresì, ravvisato l'illegittimità dell'atto d'annullamento d'ufficio.

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