Sulla posizione dell’appaltatore in ordine alla revisione prezzi

Redazione Scientifica
15 Novembre 2018

L'istituto della revisione prezzi si atteggia secondo un modello procedimentale volto al compimento di un'attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il...

L'istituto della revisione prezzi si atteggia secondo un modello procedimentale volto al compimento di un'attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, modello che sottende l'esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale dell'amministrazione nei confronti del privato contraente, potendo quest'ultimo collocarsi su un piano di equiordinazione con l'amministrazione solo con riguardo a questioni involgenti l'entità della pretesa; di conseguenza, la posizione del privato contraente si articolerà nella titolarità di un interesse legittimo con riferimento all'an della pretesa ed eventualmente in una situazione di diritto soggettivo con riguardo al quantum, ma solo una volta che sarà intervenuto il riconoscimento della spettanza di un compenso revisionale; peraltro tale costruzione, ormai del tutto ininfluente ai fini del riparto di giurisdizione, mantiene inalterata la sua rilevanza con riferimento alle posizioni giuridiche soggettive del contraente dell'amministrazione per effetto dell'art. 133, lett. e), punto 2), c.p.a., che assoggetta l'intera disciplina della revisione prezzi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Solo subordinatamente alla dimostrazione di circostanze eccezionali che giustifichino la deroga all'indice F.O.I., la quantificazione del compenso revisionale può effettuarsi con il ricorso a differenti parametri statistici; cfr. Sez. V, 17 febbraio 2010, n. 935; 1° ottobre 2010, n. 7254; 19 giugno 2009, n. 4079; 20 agosto 2008, n. 3994; 9 giugno 2008, n. 2786; 14 dicembre 2006, n. 7461; 16 giugno 2003, n. 3373; 8 maggio 2002 n. 2461; 13 dicembre 2002 n. 4801).

In materia di revisione dei prezzi, la giurisprudenza è consolidata sulla necessità di integrazione automatica del contratto con la previsione di legge, e ciò non solo al fine di garantire l'operatore economico, ma anche di non esporre eccessivamente l'Amministrazione. La previsione di cui all'art. 115, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, come la precedente di cui all'art. 6, comma 4, della legge n. 537 del 1993, costituisce il punto di equilibrio voluto dal legislatore, che necessariamente ai sensi dell'art. 1339 c.c. trova ingresso nel contratto.

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