Tribunale di Pesaro: linee di indirizzo per le vendite sul PVP

19 Novembre 2018

Dal Tribunale di Pesaro le linee di indirizzo, datate 8 maggio 2018 e rivolte ai curatori, per le vendite telematiche sul PVP.

TRIBUNALE DI PESARO

SEZIONE FALLIMENTI

Il Giudice Delegato,

al fine di orientare la condotta dei curatori e di chiarire l'interazione delle disposizioni sulla obbligatorietà della pubblicità sul Portale delle vVndite Pubbliche (operativa dal 19.02.2018), delle vendite telematiche e della gestione delle visite ai beni offerti in vendita tramite portale (operative dal 11.04.2018) indica i seguenti principi e linee di indirizzo per le vendite concorsuali.

I curatori dovranno dare prevalenza alla vendita fallimentare disciplinata dall'art. 107, comma 1, l.f, che, per la sue caratteristiche di elasticità e di capacità di adeguarsi alle esigenze peculiari del caso concreto, costituisce comunque lo strumento più idoneo a garantire una rapida e redditizia liquidazione del patrimonio.

1. La vendita disciplinata dall' art.107, comma 2, l.f. secondo gli attuali canoni del codice di procedura civile può essere utilizzata eccezionalmente, in presenza di ragioni specifiche e quindi di comprovato interesse dei creditori.

2. Ambedue le scelte e le relative motivazioni andranno esplicitate chiaramente nel programma di liquidazione.

Al fine di consentire il compimento dell'attività dei curatori, commissari o liquidatori giudiziari correttamente, e risolvere i dubbi sollevati dagli operatori si chiarisce che:

- OGGETTO DELLA PUBBLICITÀ OBBLIGATORIA sul PVP: sono i BENI IMMOBILI, I BENI MOBILI REGISTRATI DI VALORE PARI O SUPERIORE A € 25.000 essi vanno pubblicizzati ex art. 490 c.p.c. sul PVP e sulla pubblicità addizionale, altri siti, giornali ecc.

- I BENI MOBILI NON REGISTRATI DI QUALSIASI VALORE ED I REGISTRATI INFERIORI A € 25.000 devono essere pubblicati sul PVP OBBLIGATORIAMENTE.

TEMPO MINIMO DI PUBBLICITÀ che deve trascorrere prima di celebrare la vendita, di qualunque tipo: si ritiene che per le vendite mobiliari e le quote dì società si debba identificare con il termine di trenta giorni stabilito dalla legge fallimentare , mentre per gli ìmmobili e le aziende il termine deve essere di almeno 45 gìorni, salvo riduzione e prolungamento per comprovati motivi.

Tengano conto i curatorì che, attesa l'obbligatorietà della pubblicità sul PVP che poi trasmette ai siti privati le informazioni pubblicitarie, ed i tempi tecnici necessari, appare indispensabile procedere con anticipo alla pubblicità sul portale rispetto a quella prevista sui siti di pubblicità commerciale autorizzata, che devono a loro volta essere monitorati dal Portale.

Si reputa congrua l'anticipazione della pubblicazione sul PVP di ulteriori 15 giorni.

1

IL PAGAMENTO DEL PVP: ai termini dell'art.18-bis D.P.R. n. 115/2002 il contributo per la pubblicazione sul PVP è dell'importo di € 100,00 per ciascun lotto e non è più possibile per tali pagamenti procedere a prelievi dal conto corrente mediante mandato firmato dal G.D.,per cui:

1) Se il fallimento è privo di fondi, non è possibile procedere alla anticipazione a carico dell'Erario per il contributo dovuto relativo alla pubblicazione sul PVP in applicazione dell'art. 146 comma 2 lettera d), D.P.R. n. 115/2002 (che opera invece per gli altri costi pubblicitari aggiuntivi) e quindi va chiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e al giudice l'accertamento che il fallimento è privo di mezzi;

2) Non è dovuto alcun pagamento per i beni mobili NON registrati di qualunque valore;

3) Se il fallimento è capiente, il curatore chiederà autorizzazione al G.D. al rimborso della spesa mediante prelievo dal c/c della procedura dell'importo corrispondente al contributo per la pubblicità. Tale importo va anticipato dal curatore e dal soggetto incaricato della vendita, che provvede ad anticipare, avvalendosi dei mezzi di pagamento in suo possesso.

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE: Il curatore, il commissario o il liquidatore dovranno provvedere direttamente alla pubblicazione nel portale o tramite proprio ausiliario.

Nel caso in cui intendano avvalersi di una società specializzata per l'effettuazione della pubblicità sul portale, ne richiederà autorizzazione al G.D. come proprio ausiliario. Il nominativo dell'ausiliario sarà inserito dalla Cancelleria nel relativo Registro al fine di consentire il riconoscimento da parte del PST (per il pagamento) e del PVP (per la pubblicazione).

PUBBLICITÀ AGGIUNTIVE: il curatore dovrà pubblicizzare la vendita, sia quella eseguita ai sensi del comma 1, sia quella eseguita ai sensi del comma 2 dell'art. 107, l.f., sul sito internet del Tribunale, sul sito www.astalegale.net (già asteimmobili.it) e sul periodico di Astalegale.net S.p.A. (già asteimmobili.it) “Newspaper”, fino alla vigenza della convenzione esiste tra il Tribunale e tale ultima società, ed in via facoltativa, se ritenuto necessario, su un quotidiano o periodico avente idonea diffusione nella zona ove trovasi l'immobile.

Si segnala la possibilità di nominare, ai fini della pubblicazione sul PVP, le stesse società che si occuperanno della pubblicità commerciale, così evitando un cospicuo trasferimento di dati e assicurandosi la possibilità di effettuare dei rimandi dalle pagine del PVP alle pagine interessate dagli annunci e non solo alla home page dei siti autorizzati.

In ogni caso questa tecnica potrebbe ridurre anche gli errori che ad ogni trasferimento di dati a soggetti diversi tendono a prodursi.

VISITE DEGLI IMMOBILI E RICOGNIZIONE DEGLI ALTRI BENI: le visite degli immobili dovranno ESSERE RICHIESTE TRAMITE IL PORTALE.
In ogni caso il professionista è tenuto ad evadere le richieste di visita degli immobili pervenute con differenti modalità nei limiti di cui al periodo che segue.

Il Portale impone di inserire la figura del “custode”. Nel PDL (Programma di Liquidazione ) ex art. 104-ter l.f., ìl curatore dovrà individuare un incaricato del curatore (coadiutore o ausiliario) che svolge le veci del “custode” (anche una persona giuridica) all'uopo, ove non intenda procedere personalmente a curare le visite. Deve comunque ottenere l'autorizzazione ex art. 32 l.f. dal CDC quale suo coadiutore. Se vi sono più immobili in luoghi diversi può chiedere più custodi.

Si segnala che il custode, quando un interessato richiede la visita al Portale, riceve da questo una mail che lo avverte che vi è un interessato nella procedura e con indicazione del lotto; egli, per sapere chi è il soggetto e come contattarlo (stanti le esigenze di riservatezza), deve accedere con il suo profilo di custode al Portale e può vedere i dati dell'interessato al fine di contattarlo.

Quando la vendita sia eseguita ai sensi dell'art. 107 comma 1, l.f., il curatore può gestire le richieste di viste anche se pervenute al di fuori del PVP, e deve coltivare quelle provenienti dal sito ove è fatta obbligatoriamente la pubblicità. Egli, dovendo perseguire il miglior realizzo nell'interesse dei creditori, se riceve richieste da un soggetto che non è in grado dì eseguire la procedura telematica può coltivare in via analogica anche la visita.

Se la vendita è eseguita ai sensi dell'art. 107, comma 2, l.f., invece deve necessariamente dirottare sul mezzo telematico il soggetto che richiede la visita.

Per i beni mobili allo stato non risulta che vi sia una modalità di richiesta di visita automatica tramite PVP. I riferimenti per le visite dovranno essere inseriti nel PVP, ma saranno quelli ordinari già applicati in precedenza per le vendite mobiliari.

Orientamenti generali in tema di vendite telematiche

- le vendite sia mobiliari sia immobiliari, dovranno essere eseguite generalmente in via telematica, sia quelle ex art. 107 comma 1, l.f., art. 107, comma 2, l.f., salvo specifiche esigenze contrarie che dovranno essere specificatamente indicate nel piano di liquidazione o nella richiesta di autorizzazione;

- il conto della procedura e la restituzione delle cauzioni. Si rappresenta che, essendo il fallimento una procedura esecutiva che ha contemporaneamente beni mobili e immobili istituzionalmente da vendere, si reputa che il conto utilizzato per le vendite possa essere lo stesso e non debba esserci un conto autonomo per ogni vendita.

Fino all'operatività delle previsioni sulla gestione separata del Fondo Unico Giustizia, potrà essere utilizzato per la ricezione delle cauzioni il conto della procedura. Successivamente il curatore dovrà aprire un apposito conto corrente destinato alla gestione delle vendite. Si osserva che solo di fronte al funzionamento concreto sarà possibile individuare eventuali inconvenienti dell'iter proposto che inducano a preferire temporaneamente per soluzioni diverse.

Per quanto riguarda le PARTECIPAZIONI SOCIALI E LE AZIENDE, in considerazione del fatto che interessati sono tendenzialmente operatori specializzati e che l'importanza dei beni richiede autenticazioni forti, risulta opportuna una modalità di vendita analoga a quella prevista per i beni IMMOBILI (artt. 21 e ss, d.m. n. 32/2015) risultando eccessivamente deformalizzata la vendita mobiliare prevista all'art. 25 del medesimo D.M. Si consiglia la previsione di una vendita sincrona, anziché asincrona.

Per quanto riguarda gli IMMOBILI, stante la natura del pubblico cui si rivolge si consiglia di utilizzare la vendita sincrona mista, con l'avvertenza che in tal caso le cauzioni dovranno essere versate (se non si offre in via digitale) con bonifico (art. 22, d.m. n. 32/2015) sul conto della procedura secondo quanto precisato al punto;

La scelta del gestore della vendita La scelta del gestore spetta al curatore

I criteri per la scelta sono due: affidabilità e costi.

Spese della vendita

TRASCRIZIONE, VOLTURAZIONE vanno poste a carico della procedura, così come la metà del compenso del Notaio per il rogito di vendita, compenso che per la restante metà sarà a carico dell'aggiudicatario.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Le nuove disposizioni si applicano a tutte le vendite per le quali non sia stato ancora pubblicato il relativo bando.

CONDIZIONI GENERALI DELLA VENDITA

NB. Le condizioni comprendono sia le modalità per l'asta telematica (A) sia quelle dell'asta analogica (B), perché sono pensate per essere idonee all'asta sincrona mista. Se si opziona una sola delle possibilità, (es. perché si vuole atterrare una partecipazione sociale o un immobile commerciale e si intende utilizzare la telematica pura) occorrerà chiarirlo e procedere ad eliminare quella parte delle condizioni che non serve.

PARTE GENERALE comune:

1) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, con le eventuali pertinenze, accessioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura.

2) L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti o sequestri conservativi che saranno cancellate a cura e spese della procedura fallimentare unitamente alla cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento.

3) Gli oneri tributari derivanti dalla vendita saranno a carico dell'acquirente.

4) Il pagamento del prezzo e degli oneri tributari dovrà essere effettuato entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione (salvo quanto previsto al punto seguente).

5) L'immobile, salvo il caso in cui sia occupato da un terzo con titolo opponibile al fallimento, sarà liberato, in forza di ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c., a cura e spese della procedura fallimentare, e, appena eseguito l'ordine, sarà consegnato dal Curatore all'acquirente libero da persone e cose. L'esecuzione del titolo avverrà a cura del Curatore nelle forme di cui all'art. 560 c.p.c. vigente.

6) Se all'atto del pagamento del prezzo l'immobile risulterà già libero, l'aggiudicatario potrà chiedere di essere immesso immediatamente nel possesso. La proprietà del bene verrà trasferita all'aggiudicatario con rogito notarile ed in casi eccezionali decreto di trasferimento a seguito dell'integrale versamento del prezzo e dell'importo dovuto per imposte e il titolo sarà trascritto nei registri immobiliari a cura del curatore fallimentare e a spese della procedura fallimentare.

Visite all'immobile in vendita da parte degli interessati

Il Curatore assicura a tutti gli interessati all'acquisto, accompagnandoli direttamente o tramite un collaboratore o coadiutore, la possibilità di visitare l'immobile in vendita, entro 15 giorni dalla relativa richiesta per il tramite Portale delle Vendite Pubbliche.

Modalità di presentazione delle offerte e delle cauzioni

A) OFFERTA CON MODALITÀ TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell'offerta entro le ore 13.00 del giorno precedente all'esperimento della vendita mediante l'invio all'indirizzo PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, utilizzando esclusivamente il modulo precompilato reperibile all'interno del portale ministeriale http://venditepubbliche.giustizia.it.

L'offerta telematica si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

N.B. IL MEDESIMO PRESENTATORE PUÒ FAR PERVENIRE PER CIASCUNA GARA L'OFFERTA DI UN SOLO SOGGETTO. Dopo la prima, le altre offerte sono dichiarate inammissibili. La prima è quella giunta , secondo la ricevuta generata di cui sopra, in data e/o orario antecedente a tutte le altre presentate dallo stesso presentatore.

L'offerta deve contenere i dati indicati nell'art. 12 D.M. n. 32/2015.

Per partecipare alle aste telematiche, i presentatori dell'offerta con modalità telematica devono essere in possesso di una casella PEC a termini dell'art. 12, comma 4 e 5, D.M. n. 32/2015 e devono accedere al portale del gestore della vendita telematica e procedere come descritto nel “Manuale utente” disponibile sul portale stesso.

Il presentatore dell'offerta telematica deve inserire l'offerta indicando inoltre i dati identificativi del bonifico bancario (codice identificativo dell'operazione) con cui ha preventivamente proceduto al versamento della cauzione pari a un decimo del prezzo offerto, nonché l'IBAN per la restituzione della stessa in caso di mancata aggiudicazione del bene immobile.

Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto corrente del FALLIMENTO o del CONCORDATO, con la seguente causale: numero del fallimento e del concordato , data fissata per l'esame delle offerte, numero del lotto, se sono posti in vendita più lotti, nonché un “nome di fantasia”.

Il versamento deve pervenire in tempo utile onde consentire il corretto accredito della cauzione sul suddetto conto e la generazione della nota contabile bancaria prima dello scadere del termine ultimo per la presentazione delle offerte. La copia della contabile del versamento deve essere allegata alla busta telematica contenente l'offerta.

Il mancato accredito del bonifico sul conto indicato in tempo utile è causa di nullità dell'offerta.

Il presentatore dell'offerta, prima di concludere la presentazione dell'offerta, deve confermare l'offerta che genererà l'hash (i.e. stringa alfanumerica) per effettuare il pagamento del bollo digitale e quindi firmare digitalmente l'offerta per la trasmissione della stessa completa e criptata al Ministero della Giustizia.

CONTENUTO DELLA OFFERTA:

a) se l'offerente è una persona fisica, il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, Io stato civile, ed il recapito telefonicodell'offerente (con sarà possibile intestate l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, devono essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta deve essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare;

b) se l'offerente è una società, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale dell'impresa, il nome del legale rappresentante;

c) l'indicazione del beneper il quale l'offerta è proposta;

d) l'indicazione del prezzoofferto, che non potrà essere inferiore, a pena d'inefficacia, al prezzo minimo indicato nella autorizzazione alla vendita e nell'avviso di vendita , unitamente aIl'IBAN del conto addebitato per la cauzione cui sarà restituita la somma relativa nel caso che il soggetto non risulti aggiudicatario ai sensi dell'art. 12 D.M. n. 32/2015.

e) la dichiarazione che l'offerta è irrevocabile;

f) l'indicazione del termine di pagamento del prezzo, che non potrà comunque essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione (in mancanza di alcuna indicazione il termine s'intenderà di giorni 120);

L'offerta è inammissibile se perviene oltre il termine stabilito nell'ordinanza di delega e se l'offerente non presta la cauzione con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita (o se è presentata da un presentatore che ne ha già presentata una nella stessa gara).

Una volta trasmessa la busta digitale contenente l'offerta non sarà più possibile modificare o cancellare l'offerta e la relativa documentazione, che saranno acquisite definitivamente dal portale e conservate dal portale stesso in modo segreto.

B) OFFERTE CON MODALITÀ ANALOGICA (quando è prevista gara sincrona mista ovvero di regola per gli immobili abitativi)

L'offerente, quale che sia la modalità di presentazione dell'offerta, dovrà preventivamente versare una cauzione d'importo pari ad un decimo del prezzo offerto mediante bonifico sul conto bancario intestato al fallimento e al concordato, indicando nella causale il numero della procedura e la data fissata per l'esame delle offerte, come risultanti dalla prima parte della presente ordinanza, e il numero del lotto se sono posti in vendita più lotti.

L'offerta di acquisto deve essere munita di marca da bollo di euro 16,00 per la sua validità e deve essere depositata entro le h. 13.00 del giorno antecedente la data fissata per l'esame delle offerte e per la gara tra gli offerenti (o del venerdi precedente se la gara si terrà nella giornata di lunedi), presso lo studio del curatore in busta chiusa anonima con indicazione di un “nome di fantasia” (pseudonimo) e del giorno della gara.

Nessun'altra indicazione deve essere apposta sulla busta. L'offerta deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) copia della contabile o della comunicazione bancaria relativa al bonif ìco effettuato;

2) dichiarazione di offerta di acquisto contenente:

a) se l'offerente è una persona fisica, il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonicodell'offerente (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, devono essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta deve essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare;

b) se l'offerente è una società, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale dell'impresa, il nome del legale rappresentante;

c) l'indicazione del beneper il quale l'offerta è proposta;

d) l'indicazione del prezzoofferto, che non potrà essere inferiore, a pena d' inefficacia, al prezzo minimo indicato nella autorizzazione alla vendita e nell'avviso di vendita;

e) la dichiarazione che l'offerta è irrevocabile;

f) l'indicazione del termine di pagamento del prezzo, che non potrà comunque essete superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione (in mancanza di alcuna indicazione il termine s'intenderà di giorni 120);

g) fotocopia di un documento d'identità dell'offerente, se si tratta di persona fisica; se l'offerente è una società vanno trasmessi: copia del certificato del registro delle imprese, fotocopia del documento d‘identità di chi ha sottoscritto l'offerta in rappresentanza della società e che parteciperà alla gara, e, qualora si tratti di soggetto diverso dal legale rappresentante, copia dell'atto da cui risultino i relativi poteri;

h) dichiarazione, in duplice copia, relativa alla restituzione mediante bonifico della cauzione al termine della gara in caso di mancata aggiudicazione, dandosi sin d'ora atto del fatto che il costo del bonifico verrà detratto dall'importo restituito;

Nella sola vendita con modalità analogica, se risultano posti in vendita più beni di eguale tipologia (ad esempio, più box; più cantine; più appartamenti di tipologia similare), l'interessato potrà presentare un'unica offerta valida per più lotti, con dichiarazione in calce di voleme acquistare uno solo, versando una sola cauzione calcolata sulla base del presso offerto per il bene di maggiore valore, ma in tale caso l'aggiudicazione di uno dei lotti fa automaticamente cessare l'efficacia dell'offerta per gli altri;

Il curatore, anche tramite un proprio delegato, all'atto della ricezione delle buste le prenderà in custodia sìno al momento dell'apertura della gara.

Svolgimento della gara

Per coloro che hanno presentato l'offerta in via telematica, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, il gestore della vendita telematica invierà all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'offerente che ha trasmesso l'offerta in via telematica un invito a connettersi al portale e ad accedere con le proprie credenziali. In caso di pluralità di offerte criptate e/o analogiche valide si procederà con la gara tra tutti gli offerenti partendo, come prezzo base per la gara, dal valore dell'offerta più alta.

Nel giorno e l'ora della gara l'offerente che ha formulato l'offerta in via analogica deve presentarsi presso l'Ufficio del Curatore o luogo da questi specificamente individuato o presso l'ufficio del Giudice Delegato se la vendita è celebrata dinanzi a quest'ultimo.

Alla gara potranno partecipare, tramite connessione telematica, tutti gli utenti le cui offerte sono state ritenute valide nonché gli offerenti presenti personalmente presso il luogo della vendita più sopra indicato. Il celebrante provvederà per le offerte analogiche a convocare gli interessati e ad aprire le buste precedentemente depositate e custodite presso lo studio del professionista curatore o liquidatore L'offerente che ha formulato la domanda in via analogica potrà farsi rappresentare nella gara da un procuratore legale munito di procura risultante da scrittura privata autenticata, salvo che il potere di rappresentanza risulti dal certificato del Registro delle Imprese. L'offerente che presenzierà personalmente avanti il celebrante deve, a pena di esclusione dalla gara sincrona mista, comprendere e parlare correttamente la lingua italiana.

Se per l'acquisto del medesimo bene risulteranno presentate più offerte valide, si procederà a gara dinanzi al celebrante sulla base dell'offerta più alta. In ogni caso l'aumento non potrà essere inferiore all'importo indicato nell'ordinanza di vendita; il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto.

La gara, che si svolge in modalità sincrona mista, avrà inizio al termine delle operazioni per l'esame delle offerte, dopo la eventuale dichiarazione di inammissibilità delle domande non idonee e la eventuale comunicazione di modifiche relative allo stato di fatto o di diritto del bene che, tempestivamente, saranno comunicate dal celebrante a tutti gli offerenti online e presenti personalmente ammessi alla gara sincrona mista.

Tra un'offerta ed una successiva offerta potrà trascorrere un tempo massimo di sessanta secondi.

Se la gara non potrà avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il celebrante pronuncerà l'aggiudicazione in favore del maggiore offerente. Se non possa individuarsi un maggior offerente perché tutte le offerte risultino di eguale importo, aggiudicherà ìI bene a favore di chi risulterà aver trasmesso per primo l'offerta in base alle risultanze telematiche e cartacee acquisite. Si potrà procedere all'aggiudicazione aI l'unico offerente o al maggior offerente o al primo offerente, anche se non comparso, ove si tratti di offerente in via analogica e, offline, se offerente in via telematica.

La gara sincrona mista sarà dichiarata conclusa quando sarà trascorso il tempo massimo senza che vi siano state offerte telematiche o analogiche migliorative rispetto all'ultima offerta valida.

L'offerente che avrà fatto l'ultima offerta valida sarà dichiarato aggiudicatario del bene. L'offerta, benché irrevocabile, non dà di per sé diritto all'acquisto.

L'aggiudicazione sarà definitiva, e quindi non saranno prese in considerazione successive offerte in aumento, salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, l.f..

In caso di aggiudicazione per persona da nominare ai sensi dell'art. 579, comma 3, c.p.c. l'avvocato dovrà dichiarare, entro e non oltre tre giorni dalla vendita, le generalità del soggetto a cui l'immobile deve essere definitivamente intestato.

NB: nel caso il PVP non funzioni vi è necessità che ex art. 161-quater, disp. att. c.p.c. il responsabile dei servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ne dia atto attraverso il CISIA. Occorrerà in tal caso presentare istanza al giudice per rifissare la celebrazione della gara.

Nel caso in cui il termine di pagamento indicato nell'offerta sia inferiore a quello di cui all'ordinanza di vendita, detto termine dovrà essere rispettato dall'aggiudicatario per il pagamento del “saldo prezzo” a pena di decadenza.

La proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico dell'aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento.

TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

Il decreto di trasferimento e l'atto notarile saranno emessi solo dopo l'intervenut0 versamento del saldo prezzo, degli oneri tributari e delle spese di trascrizione della proprietà da parte dell'aggiudicatario.

Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40, legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica dell'atto di trasferimento.

RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE

All'offerente non aggiudicatario la cauzione sarà restituita dopo lo svolgimento della gara al più presto. Il curatore verrà, nell'ambito del provvedimento relativo alla vendita ( programma di liquidazione o integrazione dello stesso, e successivo atto di richiesta di autorizzazione dell'atto conforme al programma di liquidazione che dovrà prevedere richiesta espressa in tal senso ) - autorizzato ex ante alla restituzione ai partecipanti non aggiudicatari delle cauzioni dai medesimi versate, senza necessità di ulteriore mandato delG.D.

Tale autorizzazione dovrà essere presentata in banca e sarà idonea a consentire la esecuzione dei bonifici restitutivi immediatamente.

Il curatore dovrà depositare al giudice delegato entro due gionii lavorativi dall'aggiudicazione del bene, la informativa sull'esito della vendita e sul l'esecuzione dei bonifici restitutori alle coordinate bancarie raccolte previamente col modulo in uso.

PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI FISCALI NELLA VENDITA

Il saldo prezzo dovrà essere versato dall'aggiudicatario mediante bonifico bancario sul conto intestato al Fallimento, le cui coordinate saranno comunicate dal Curatore a mezzo PEC o FAX o raccomandata. In caso di mancato versamento nel termine, l'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto, con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penale e, in caso di successiva vendita del bene ad un prezzo inferiore, sarà tenuto al pagamento della differenza non incassata a titolo di risarcimento del maggior danno.

Nello stesso termine e con le stesse modalità dovrà essere versato l'importo dovuto per oneri tributari. L'importo sarà comunicato dal Curatore fallimentare a mezzo PEC, FAX o raccomandata. Se l'aggiudicatario intenderà, sussistendone i presupposti, beneficiare delle agevolazioni previste per la “prima casa” o di altre agevolazioni previste dalla legge, dovrà dichiararlo all'atto dell'aggiudicazione, utilizzando l'apposito modulo consegnatogli dal Curatore al momento dell'aggiudicazione o inviatogli via mail all'indirizzo che dovrà essere indicato all'atto dell'aggiudicazione .

Se l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo, farà ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate (a seguito della sottoscrizione del contratto definitivo di mutuo contenente l'atto di assenso all'iscrizione ipotecaria di primo grado - ai sensi dell'art. 2822 c.c.. - e la delega - ex art. 1269 c.c. - del mutuatario alla banca per il versamento dell'importo mutuato direttamente alla procedura) mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: TRIBUNALE DI PESAROSEZIONE FALLIMENTARE FALLIMENTO (seguitodal nome del fallimento).

Analogamente a quanto previsto dall'art. 585, ultimo comma, c.p.c., il Notaio rogante l'atto di trasferimento, nel predisporre l'atto, entro cinque giorni dal ricevimento del saldo prezzo, inserirà la seguente dizione: “rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente atto è avvenuto mediante erogazione della somma di C ***** da parte di **** a fronte del contratto di mutuo a rogito **** del **** rep. *** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, ai sensi dell'art. 585, c.p.c., è fatto divieto legale al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente atto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota”.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, le somme erogate, maggiorate di quota proporzionale degli interessi attivi maturati nel periodo intercorso sul conto bancario del fallimento, saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante.

Adempimenti pubblicitari

La pubblicità verrà effettuata sui seguenti canali pubblicitari:

1. ai termini dell'art. 490, comma 1, c.p.c., mediante pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche all'indirizzo https://portalevenditepubbliche.giustizia.it;

2. pubblicazione sul sito www.tribunalepesaro.it e sul sito www.astalegale.net (già asteimmobili.it) di breve annuncio, nonché del testo integrale dell'avviso di vendita unitamente alla perizia di stima;

3. inserimento per estratto su quotidiano o periodico avente idonea diffusione nella zona ove trovasi l'immobile;

4. inserimento per estratto sul periodico di Astalegale.net S.p.A. (già asteimmobili.it) “Newspaper”;

5. eventuali altre forme di pubblicità a titolo gratuito; 6. in caso di immobili residenziali, invio, da parte del curatore o del suo ausiliario, di una mail all'amministratore dello stabile per la comunicazione agli altri condomini (o soggetti interessati all'acquisto) nel rispetto delle norme sulla privacy e con l'indicazione dei recapiti del curatore o del suo ausiliario. La pubblicità verrà effettuata sui siti e sui quotidiani almeno QUARANTACINQUE giorni (e trenta in caso di urgenza e di beni di modesto valore) e salvo comprovate esigenze che ne giustifichino la riduzione o il prolungamento, prima del termine per il deposito delle offerte, tramite pubblicazione di una copia dell'avviso di vendita, unitamente alla perizia di stima e alle fotografie, la quale conterrà i seguenti dati: ubicazione del bene, diritto reale posto in vendita, tipologia del bene, sua sintetica descrizione con indicazione della superficie approssimativa risultante dalla perizia, indicazione “libero” se occupato dal fallito o da terzo non munito di titolo opponibile alla procedura, indicazione del titolo e della sua scadenza se occupato da terzo in forza di titolo opponibile, prezzo minimo di vendita, termine per la presentazione delle offerte, nome del Giudice Delegato, nome e recapito telefonico del Curatore fallimentare, e nome e recapito telefonico dell'eventuale ausiliario in loco incaricato per le visite all'immobile. Dispone che la presente circolare, a cura della Cancelleria, venga pubblicata sul sito del Tribunale, venga inviata agli Ordini Avvocati e Dottori Commercialisti ed all'Associazione Notai per la diffusione e comunicata a tutti i curatori, commissari giudiziali e liquidatori giudiziali alla mail comunicata alla sezione. Pesaro, 8 maggio 2018 Il Giudice DelegatoDott. Davide Storti

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Pertanto si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.

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