Illegittimità della gara per vizi delle modalità previste per lo svolgimento di valutazione delle offerte e rinnovazione parziale della procedura

Redazione Scientifica
16 Novembre 2018

La decisione assunta dal giudice di prime cure di annullare solo parzialmente la procedura di gara non è contraria agli artt. 112 c.p.c., 34 co. 1 c.p.a. in quanto l'accoglimento parziale, in via subordinata, è stato assunto nel pieno rispetto dei...

La decisione assunta dal giudice di prime cure di annullare solo parzialmente la procedura di gara non è contraria agli artt. 112 c.p.c., 34 co. 1 c.p.a. in quanto l'accoglimento parziale, in via subordinata, è stato assunto nel pieno rispetto dei limiti negativi imposti dal principio dispositivo alla libertà decisionale del giudice, e comunque nell'ambito di una parte di domanda implicitamente ricompresa nella domanda originariamente proposta (Cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 11 dicembre 1984, n. 910; Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2011, n. 3191).

Nel caso in cui l'esame delle censure non comporti un effetto pienamente satisfattivo della pretesa del ricorrente ma solo una strumentale rinnovazione (parziale o totale) delle operazioni di gara, in base alle ordinarie ragioni di continenza logica, l'accoglimento parziale della domanda non può certo comportare alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. in quanto è perfettamente conforme alla domanda (cfr. Cons. Stato, sez. III, 16 aprile 2018 n. 2258).

Nell'ottica dell'utilità della tutela giurisdizionale (artt. 6, 13 CEDU; 24, 111, 113 Cost.; 1 c.p.a.), al riscontro dell'illegittimità della valutazione delle offerte tecniche, la soluzione giurisdizionale di annullare il solo segmento procedimentale viziato in luogo dell'invalidazione dell'intera gara, si dimostra essere maggiormente opportuna perché espressione della possibilità riconosciuta al giudice di modulare nel tempo gli effetti della sentenza di annullamento (artt. 121, 122 c.p.a.; 264 co. 2 TFUE), ovvero di limitarne anche solo parzialmente quelli caducatori (artt. 21 nonies L. n. 241/90; 34 co. 1 lett. a) c.p.a.) in modo confacente al principio di conservazione dell'effetto utile degli atti giuridici (artt. 1419 c.c.; 97 Cost.) (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1488; Consiglio di Stato, sez. VI, 8 marzo 2012, n. 1332; id., 4 settembre 2014, n. 4514).

Neppure sussiste l'impossibilità di rinnovare parzialmente una gara in presenza di offerte già conosciute, senza che perciò non venga violato il principio di segretezza delle offerte economiche. La impossibilità di rinnovazione parziale dei giudizi anche a buste aperte non è prevista tassativamente dall'ordinamento e non costituisce un dogma assoluto, ma un valore che richiede pur sempre di essere posto in relazione e coordinato con gli altri beni tutelati aventi pari dignità ordinamentale sul piano giuridico, quali nella specie da un lato il principio di conservazione degli atti giuridici e di buona amministrazione, e dall'altro, il canone della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive.

Inoltre depongono in tal senso anche i criteri di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa che verrebbero frustrati da un rinnovo integrale delle operazioni di gara, comportante un aggravio procedimentale per la dilatazione dei tempi per addivenire all'aggiudicazione.

La “par condicio” tra i medesimi concorrenti, quale vero valore protetto dal principio di segretezza dell'offerta economica, non verrebbe in ogni caso scalfita da un nuovo apprezzamento delle offerte già conosciute, a maggior ragione se quest'ultimo è compiuto da parte di una nuova commissione giudicatrice.

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