La genitorialità della madre non biologica deve avere riscontro formale nel certificato di nascita
19 Novembre 2018
Il caso. Parti ricorrenti hanno presentato ricorso avverso il rifiuto opposto dal Comune di Genova al riconoscimento nel certificato di nascita della loro figlia, nata in Italia tramite fecondazione in vitro con seme di donatore anonimo eseguita in Spagna, della doppia maternità con indicazione della qualità di madre sia per colei che aveva partorito, che per la sua compagna, la quale aveva messo a disposizione l'ovocita.
L'evoluzione del diritto di famiglia e della costituzione dello status filiationis. Dopo aver ripercorso gli orientamenti di merito e di legittimità, il Tribunale di Genova ritiene che la non contrarietà all'ordine pubblico dell'omogenitorialità all'interno dell'evoluzione del diritto di famiglia, la più ampia tutela riconosciuta alle unioni affettive diverse dal matrimonio, eterosessuali e omosessuali, costituiscano il perno della giurisprudenza di merito secondo cui «l'omogenitorialità si inserisce nelle diverse forme di esercizio dell'autodeterminazione affettiva e familiare riconosciute dal nostro ordinamento». Se l'unione tra persone dello stesso sesso è una formazione sociale nella quale il singolo svolge la propria personalità e se la scelta di diventare genitori e di formare una famiglia costituisce espressione della fondamentale libertà di autodeterminarsi delle persone, allora deve escludersi che la tutela offerta alle coppie dello stesso sesso sia solo di tipo orizzontale e che esista a livello di principi generali dell'ordinamento un divieto per le coppie omosessuali di generare dei figli. In caso di minore nato da coppia omosessuale in seguito a fecondazione medicalmente assistita eterologa, l'atto di nascita può essere formato in Italia in quanto non si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente, ma di garantire copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da diverso tempo, nell'interesse del bambino. La pronuncia richiama una decisione di App. Torino 29 ottobre 2014, in una fattispecie analoga alla presente in cui la nascita era peraltro avvenuta in Spagna, con conseguente formazione di un atto di nascita portante l'indicazione delle due madri, in conformità alla legge locale. Quella pronuncia, confermata da Cass. n. 19599/2016, aveva ritenuto ammissibile la trascrizione in Italia dell'atto di nascita spagnolo. In conclusione e conseguenza, la genitorialità della madre non biologica deve avere un riscontro formale nel certificato di nascita emesso dall'Ufficiale di stato civile a cui consegue la medesima tutela garantita ai figli di coppie eterosessuali. Per questi motivi, il Tribunale accoglie il ricorso e ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Genova di rettificare l'atto di nascita della minore riconoscendo la doppia genitorialità in capo alle ricorrenti. |