Servizi analoghi e servizi identici a quello oggetto dell’appalto

20 Novembre 2018

La pronuncia si sofferma sul significato di servizi analoghi a quello oggetto della procedura di gara, rilevante ai fini dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 83, lett. c) del Codice dei contratti pubblici.

Il caso. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. pubblicava un bando di gara volto ad affidare un appalto per il servizio di manutenzione ordinaria di porte di sicurezza e tagliafuoco. Tra i requisiti di capacità tecnico-professionale la stazione appaltante prevedeva l'esecuzione, negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza del bando di gara, di servizi analoghi nel settore di attività oggetto dell'appalto, per le società del Gruppo FSI o Enti Pubblici e di importo medio/annuo pari ad € 600.000,00.

L'operatore economico secondo classificato impugnava l'aggiudicazione, rilevando la carenza del requisito in capo all'aggiudicatario. Infatti, il requisito era stato oggetto di avvalimento e l'impresa ausiliaria aveva dichiarato nel proprio DGUE di aver eseguito alcuni contratti di servizio di manutenzione e altri di fornitura di porte tagliafuoco, per importi che integrano la somma minima richiesta.

La soluzione giuridica. La pronuncia si sofferma sul significato di servizi analoghi a quello oggetto della procedura di gara, rilevante ai fini dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 83, lett. c) del Codice dei contratti pubblici. In particolare, il Collegio rileva che la locuzione “servizi analoghi” non coincide con quella di “servizi identici”, poiché la formula servizi analoghi implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità tecnico-professionale richiesta dal bando.

Nel caso di specie, il capitolato speciale di gara indicava specificamente l'oggetto dell'appalto come «la riparazione e, ove non appropriata, la sostituzione di tutte le parti della porta, che si manifestino difettose, compresa la mano d'opera». Ne consegue – conclude la sentenza – che i contratti indicati dall'ausiliaria devono considerarsi tutti analoghi a quello oggetto della gara, anche in considerazione della stretta correlazione che può ritenersi (secondo un criterio di interpretazione logica) intercorrere tra la produzione e fornitura di porte tagliafuoco e la loro manutenzione

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