Oneri dichiarativi del concorrente e grave illecito professionale

Redazione Scientifica
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20 Novembre 2018

L'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 consente l'esclusione del concorrente se «la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere...

L'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 consente l'esclusione del concorrente se «la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità ed affidabilità” e indica una serie di vicende professionali idonee ad integrare i “gravi illeciti professionali” quali “le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito del giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione».

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che detti episodi hanno carattere esemplificativo, potendo la stazione appaltante annettere ad ulteriori vicende professionali pregresse dell'operatore, non espressamente citate in norma, la medesima rilevanza di “gravi errori professionali” ai fini del giudizio di integrità ed affidabilità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142; V, 28 luglio 2018, n. 4594; III, 29 agosto 2018, n. 5084; V, 2 marzo 2018, n. 1299; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 30 aprile 2018, n. 252).

Vero è che, qualora la stazione appaltante ritenga di disporre l'esclusione in ragione di una pregressa vicenda professionale integrante un illecito non richiamato dal codice, ma comunque, in grado di metterne in dubbio l'affidabilità e l'integrità, è tenuta a esporre con adeguata motivazione le ragioni della sua decisione.

Sussistono «obblighi informativi» cui è tenuto l'operatore economico e la cui omissione può integrare il «grave illecito professionale» espressamente citato dall'art. 80, comma 5, lett. c) cit., secondo periodo, dell' «omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione».

La giurisprudenza amministrativa va orientandosi, anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, nel senso che le informazioni dovute alla stazione appaltante comprendono ogni addebito subito in pregresse vicende professionali che possa rivelarsi utile all'amministrazione per valutare l'affidabilità e l'integrità dell'operatore economico e non solo, dunque, quelle informazioni che potrebbero dar luogo a provvedimenti espulsivi dalla procedura (nei termini cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142, ma già sez. V, 25 luglio 2018, n. 4532; V, 11 giugno 2018, n. 3592 e sotto la vigenza del vecchio codice dei contratti pubblici, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che, all'art. 38, comma 1, lett. f), neppure indicava la violazione degli obblighi informativi quale “grave illecito professionale”, cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2018, n. 5500, Cons. Stato, sez. III, 13 giugno 2018, n. 3628; V, 14 febbraio 2018, n. 956; V, 11 dicembre 2017, n. 5811; V, 4 ottobre 2016, n. 4108; V, 26 luglio 2016, n. 3375; V, 19 maggio 2016, n. 2106).

I principi esposti sono tra loro connessi: se si ammette che la stazione appaltante possa nella propria discrezionalità valutare quali «gravi illeciti professionali» fatti ulteriori e diversi da quelli descritti dal legislatore nel secondo periodo dell'art. 80, comma 5, lett. c) cit., devono essere, poi, necessariamente posti a carico dell'operatore obblighi dichiarativi più ampi che investano le pregresse vicende professionali rilevanti per la valutazione della sua integrità e affidabilità.

E' irrilevante che la revoca, della quale la stazione appaltante ha censurato l'omessa dichiarazione, sia intervenuta in una procedura non conclusa da formale aggiudicazione né con la stipulazione del contratto di appalto, considerato che si tratta, pur sempre, di addebito mosso all'operatore nell'ambito della procedura di affidamento (e, poi, di esecuzione) di un pregresso servizio professionale del quale la stazione appaltante meritava di essere edotta ai fini della valutazione della sua affidabilità; d'altra parte il codice dei contratti pubblici, come le Linee guida A.N.A.C. n. 6 fanno riferimento alla pregressa risoluzione contrattuale come autonoma fattispecie di «grave illecito professionale» e non per ridurre ad essa soltanto gli obblighi informativi dell'operatore

L'omissione informativa è prevista come fattispecie di «grave illecito professionale» dall'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

L'omissione informativa che abbia ad oggetto una pregressa vicenda professionale suscettibile di integrare «grave illecito professionale» non è suscettibile di essere emendata mediata attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 11, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50: è la condotta omissiva in sé ad assumere rilevanza per la valutazione dell'affidabilità dell'operatore e non soltanto l'oggetto dell'informazione omessa

La revoca di una aggiudicazione provvisoria cui era seguito l'esecuzione in via d'urgenza è suscettibile di integrare il “grave errore professionale” e, per questa ragione deve essere comunicata alla stazione appaltante quale che siano le motivazioni che l'abbiano determinata;

L'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non opera alcuna distinzione nell'ambito degli obblighi dichiarativi imposti all'operatore economico, i quali, pertanto, ricomprendono ogni vicenda professionale pregressa anche se abbia coinvolto la stessa stazione appaltante cui le informazioni sono rivolte.