L’omessa indicazione degli oneri di sicurezza nel nuovo Codice dei contratti

Redazione Scientifica
21 Novembre 2018

Il C.G.A.R.S. ha rimesso all'Adunanza plenaria, stante l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale, le seguenti questioni...

Il C.G.A.R.S. ha rimesso all'Adunanza plenaria, stante l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale, le seguenti questioni

  1. se, per le gare bandite nella vigenza del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la mancata indicazione separata del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza determini immediatamente e incondizionatamente l'esclusione del concorrente, senza possibilità di soccorso istruttorio, anche quando non è in discussione l'adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi costi e oneri nella formulazione dell'offerta, né vengono in rilievo profili di anomalia dell'offerta, ma si contesta soltanto che l'offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti costi oneri;
  2. se, ai fini della eventuale operatività del soccorso istruttorio, assuma rilevanza la circostanza che la lex specialis taccia sull'onere di indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza ovvero richiami espressamente l'obbligo di dichiarare il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza

La questione è stata rimessa anche dalla sez. V, ord., 25 ottobre 2018, n. 6069 e 26 ottobre 2018, n. 6122 (cfr. in casi e sentenze: Il Consiglio di Stato sulla mancata indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale e la news di G.A. Giuffrè, Alla Plenaria la legittimità dell'esclusione per mancata indicazione separata “meramente formale” degli oneri di sicurezza aziendale)

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