Sulla disciplina delle incompatibilità dei membri della commissione giudicatrice

Redazione Scientifica
16 Novembre 2018

Dalla lettera delle norme di cui all'art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dal sistema di rinvii in esse contenuti, si evince che la disciplina relativa alla composizione della commissione...

Dalla lettera delle norme di cui all'art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dal sistema di rinvii in esse contenuti, si evince che la disciplina relativa alla composizione della commissione coinvolge molteplici aspetti, ed in particolare, oltre a quelli della competenza e della non influenzabilità del giudizio (cui fanno riferimento più prettamente il 4° e 5° co. dell'art. 77 cit.), anche di prevenzione delle frodi e della corruzione attraverso l'eliminazione del conflitto di interessi. A quest'ultimo riguardo dall'art. 7, comma 1, del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (secondo cui il dipendente “…si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”), discende che quanto alla prima parte non si verte in ipotesi di mera facoltà, quanto piuttosto di dovere, essendo l'astensione facoltativa prevista per gli altri casi.

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