Dies a quo revoca assegno di mantenimento per la prole

Alessandro Cerrato
22 Novembre 2018

Se il figlio maggiorenne è divenuto autonomo economicamente sin dal 2015 e questo intervenga nel procedimento di divorzio attivato dal padre per confermare ciò, basta per ottenere una pronuncia giudiziale che revochi l'obbligo per il padre di corrispondere il contributo di mantenimento alla moglie, allora genitore collocatario, sin dal 2015?

Se il figlio maggiorenne è divenuto autonomo economicamente sin dal 2015 e questo intervenga nel procedimento di divorzio attivato dal padre per confermare ciò, basta per ottenere una pronuncia giudiziale che revochi l'obbligo per il padre di corrispondere il contributo di mantenimento alla moglie, allora genitore collocatario, sin dal 2015? Oppure il provvedimento vale solo ora per il futuro?

Dopo la legge n. 54/2006, con il ricorso ex art. 337-septies c.c. è pacifico che la prole maggiorenne abbia autonoma legittimazione attiva nel contezioso tra genitori avente ad oggetto l'an ed il quantum dell'assegno di mantenimento per i figlio.

Quest'ultimo, interessato ad intervenire nel processo in quanto l'oggetto della causa concerne inevitabilmente anche il rapporto di filiazione, se propone una domanda di adesione a quella paterna per la revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento di cui è destinatario, dichiarando la propria indipendenza economica, esercita semplicemente un proprio diritto.

Il simultaneus processus tra i genitori e la prole consente, pertanto, al genitore onerato al mantenimento di cessare ad adempiere al proprio obbligo dalla circostanza estintiva dell'obbligo al mantenimento quale la raggiunta autonomia economica della prole (Cass. civ., sez. I, n. 22951/2012).

L'effetto di quanto sopra illustrato non può che comportare la restituzione da parte del genitore legittimato a ricevere dal genitore obbligato al mantenimento quanto percepito dall'indipendenza economica del figlio.

È parimenti doveroso però dar luce anche ad un'altra giurisprudenza che ritiene che la ripetibilità degli importi già corrisposti decorra dalla data della domanda di revisione dell'assegno di mantenimento e non dalla dimostrata circostanza estintiva dell'obbligo al mantenimento quale l'autosufficienza economica della prole (Cass. civ., sez. I, n. 11489/2014).

È necessario ovviamente che venga emesso un provvedimento di accoglimento della domanda di revisione. Solo questo infatti può stabilire la revoca dell'obbligo di contribuzione.

Il genitore che continua a percepire il mantenimento a beneficio della prole, in pendenza di lite, si assume il rischio restitutorio qualora il figlio dovesse essere ritenuto autosufficiente.

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