Procedibilità. Quale regime per il reato di cui all'art. 590-bis, commi 1 e 7, c.p.?

Fabio Piccioni
22 Novembre 2018

A seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, qual è il regime di procedibilità per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime ex art. 590-bis, commi 1 e 7, c.p.? Come noto, con la l. 23 marzo 2016, n. 41 il riferimento alle lesioni gravi e gravissime determinate dalla violazione della disciplina della circolazione stradale è stato espunto dal comma 3 dell'art. 590 c.p., per essere inserito nel comma 1 dell'art. 590-bis c.p., mantenendo la medesima dosimetria punitiva

A seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, qual è il regime di procedibilità per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime ex art. 590-bis, commi 1 e 7, c.p.?

Come noto, con la l. 23 marzo 2016, n. 41 il riferimento alle lesioni gravi e gravissime determinate dalla violazione della disciplina della circolazione stradale è stato espunto dal comma 3 dell'art. 590 c.p., per essere inserito nel comma 1 dell'art. 590-bis c.p., mantenendo la medesima dosimetria punitiva («reclusione da 3 mesi a 1 anno per lesioni gravi e da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime»).

Il problema relativo alla qualificazione giuridica di tale nuova norma non risponde soltanto a un'astratta quanto oziosa esigenza dogmatico-accademica ma assume rilevanza eminentemente pratica ai fini dell'individuazione del regime di procedibilità.

Infatti, laddove il nuovo art. 590-bis dovesse essere qualificato quale autonoma fattispecie di reato sarebbe caratterizzato - stante la mancanza di specifica previsione in merito - dalla procedibilità ex officio; diversamente, laddove dovesse essere configurato quale contenitore di un catalogo di circostanze aggravanti della fattispecie base di cui all'art. 590, comma 1, c.p. il delitto, ai sensi dell'ultimo comma di tale norma, sarebbe punibile sub condicio di querela di parte.

La tesi della procedibilità a querela. Il Gip di Milano, con decreto in data 4 maggio 2017, ha disposto, a seguito di apposita richiesta presentata dal P.M., l'archiviazione della notitia criminis in ordine al reato di cui all'art. 590-bis, c.p. relativo a un'ipotesi di lesioni stradali con prognosi di 60 giorni, per difetto di querela.

Per risolvere la vexata quaestio il giudice meneghino ha proceduto ad accertare la voluntas legis.

Non può ritenersi rilevante il tenore della rubrica della nuova norma (lesioni personali stradali): da un lato, perché rubrica legis lex non est; dall'altro, il fatto che nella stessa sia stato omesso il riferimento all'aggettivo colpose, consente di argomentare la natura circostanziale dell'art. 590-bisc.p. rispetto alla norma base dell'art. 590 c.p.

Inoltre, sotto il profilo strutturale, il precetto recato dal comma 1 dell'art. 590-bis c.p. si limita a fare riferimento alle lesioni gravi o gravissime, con rinvio alle nozioni delineate dall'art. 583 come circostanze aggravanti, connotate dalla specificazione della colpa costituita dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, al pari di quanto già prevedeva la precedente formulazione del comma 3 dell'art. 590 c.p. In altre parole, l'art. 590-bis, comma 1, c.p. si limita a introdurre una circostanza dell'ambito in cui la lesione si realizza e della regola cautelare che viene violata, «posto che […] riproduce in sé tutti gli elementi propri della fattispecie base e vi aggiunge, soltanto in via di specificazione, gli accidentalia […] indicati».

Inoltre, è l'analisi sistematica dell'intero intervento novellistico recato dalla l. 41/2016 a deporre per la qualificazione circostanziale dell'art. 590-bis c.p.

Sotto il profilo delle misure precautelari, nel codice di rito, all'art. 381, comma 2, c.p.p. è stata inserita la nuova lett. m-quinquies) che consente l'arresto facoltativo in flagranza per le lesioni stradali gravi e gravissime aggravate ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 590-bis c.p. Al contempo, nel codice della strada è stato riformulato il comma 8 dell'art. 189 cod. strada che esclude l'ipotesi di arresto in flagranza ove il conducente si fermi e presti assistenza ai feriti, mettendosi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose – e non quello di lesioni personali stradali gravi e gravissime.

Orbene, laddove l'art. 590-bis dovesse essere inteso quale fattispecie autonoma, la novella recata al codice della strada risulterebbe inutiliter data.

Infatti, da un lato, non potrebbe essere applicata per il delitto di lesioni personali colpose, stante il fatto che l'art. 590 c.p. non consente il ricorso all'arresto; dall'altro, non sarebbe applicabile nemmeno per il delitto di cui all'art. 590-bis, c.p. poiché le “lesioni personali stradali gravi e gravissime”, non risultano specificamente menzionate.

Laddove, invece, si assumesse la natura circostanziale dell'art. 590-bis, c.p. le lesioni stradali rientrerebbero, quale aggravante, nel novero delle lesioni personali colpose; solo in tal modo, il comma 8 dell'art. 189 cod. strada recupererebbe la sua utilità.

Ne deriva che, al fine di consentire che la legge abbia senso nella sua interezza, l'art. 590-bis deve essere qualificato «come un catalogo di circostanze aggravanti ad effetto speciale rispetto al precetto previsto e punito dall'art. 590».

Il codice penale impernia tutta l'architettura delle lesioni sulle fattispecie base previste e punite dagli artt. 582, comma 1, c.p. per le ipotesi dolose, e 590, comma 1, c.p. per quelle colpose. Su queste si innestano una serie di accidentalia delicti, rispettivamente previste dagli artt. 583 e 585, nonché dai commi 2 e 3 dell'art. 590 c.p.

Prima della riforma del 2016 le lesioni colpose risultavano aggravate dalla circostanza (speciale) a efficacia speciale della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Anche il testo dell'art. 590-bis c.p. nei commi successivi al primo, manifesta il medesimo impianto.

In conclusione, anche una lettura storico-sistematica della normativa «suggerisce di intendere l'art. 590-bis c.p. come un'elencazione di circostanze».

Dello stesso tenore la sentenza del tribunale di Brescia in data 9 ottobre 2017 che ha dichiarato non doversi procedere per l'art. 590-bis per difetto di querela.

La tesi della procedibilità d'ufficio. In favore dell'autonomia di tale figura, oltre alla prevalente dottrina, si è pronunciata la IV sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 15 settembre 2017 n. 42346; conforme, Cass. pen., Sez. IV, 1 marzo 2017 n. 29721.

L'intestazione della l. 41/2016 reca «introduzione […] del reato di lesioni personali stradali».

Peraltro, la ratio della legge in esame è quella «di operare un efficace contrasto al crescente numero di vittime causate da condotte di guida colpose o sotto l'effetto di alcol e di sostanze stupefacenti, al fine di emanare un assetto normativo idoneo a regolamentare specificamente – in maniera autonoma e indipendente dalle generali figure colpose di … lesioni – i reati che conseguono alle indicate condotte».

Inoltre, sotto il profilo testuale, risulta significativo che la nuova disciplina sia stata inserita in articoli autonomi, recanti anche un differente nomen juris, «e con previsione di specifiche e distinte pene edittali».

Ancora, l'art. 590-quaterc.p. qualifica espressamente come circostanze solo le ipotesi recate dai commi da 2 a 6 dell'art. 590-bis c.p.

Infine, l'art. 222 cod. strada, come modificato dalla l. 41/2016, qualifica come reato l'art. 590-bisc.p. cui consegue, in caso di condanna, la revoca della patente di guida.

In conclusione, secondo la Suprema Corte, l'art. 590-bisc.p. «delinea una figura autonoma di reato e non una circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di cui all'art. 590 c.p.»; pertanto, ai fini della sua procedibilità, non necessita di querela.

In altre parole, l'art. 590-bisc.p. costituirebbe una norma speciale rispetto alla generale ipotesi di lesioni colpose previste dall'art. 590 c.p., in cui il quid pluris, che costituisce il coefficiente distintivo, è dato dal riferimento alla violazione delle norme in materia di circolazione stradale. Di qui, il regime officioso di procedibilità.

In tal senso, più di recente, la sentenza 24 maggio 2018, n. 27425, della stessa sezione della Cassazione.

Conclusioni. La delega contenuta nell'art. 1, comma 16,l. 23 giugno 2017, n. 103 sembrava aver operato un revirement laddove, nel prevedere l'adozione di decreti legislativi per la dequotazione della procedibilità - per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria - sembrava rendere il delitto di cui all'art. 590-bis commi 1, 4, 5, 6 e 7 procedibile a querela.

Tuttavia, il d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36, nell'attuare la delega relativa alla de-procedibilità, ha ritenuto di equiparare la malattia allo stato di “incapacità” (art. 583, comma 1, n. 1 c.p.), ostativo alla trasformazione secondo i principi e criteri direttivi fissati dalla delega. Resta, tuttavia, che se così fosse, anche il delitto di lesioni stradali lievi, procedibile a querela, dovrebbe diventare procedibile d'ufficio, in quanto anch'esso connotato dall'evento di (pur limitata) incapacità.

In realtà, come si legge dalla relazione illustrativa, per il reato de quo non si è ritenuto di introdurre la procedibilità a querela «trattandosi […] di fattispecie criminose di particolare allarme sociale, peraltro già oggetto di recente intervento normativo, e connotate comunque da una certa gravità posto che l'evento lesivo risulta conseguenza della violazione di una regola di cautelare di condotta posta a presidio della sicurezza della circolazione stradale». Anche in relazione a tale osservazione, resta da rilevare che (il più recente) art. 590-sexiesc.p., concernente le lesioni personali in ambito sanitario, rinvia in toto all'art. 590 c.p., che resta procedibile a querela.

La sussistenza di un dubbio di costituzionalità sull'increscioso accidente è innegabile.

Sembra, allora, necessaria la reductio ad legitimitatem del testo del d.lgs. 36/2018 per “eccesso di delega in minus”, con l'auspicio che la Consulta, pronta a sviluppare una riflessione ampia e organica, ponga un punto fermo al problema.