Dichiarazione reticente in merito ad un condanna penale riguardante l’ausiliaria

Redazione Scientifica
20 Novembre 2018

Dal combinato degli artt. 80, comma 5, lett. f-bis, e 89, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 emerge inequivocabilmente che la dichiarazione mendace presentata dall'operatore economico, anche con riguardo alla posizione dell'impresa...

Dal combinato degli artt. 80, comma 5, lett. f-bis, e 89, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 emerge inequivocabilmente che la dichiarazione mendace presentata dall'operatore economico, anche con riguardo alla posizione dell'impresa ausiliaria, comporta l'esclusione dalla gara. Non ha rilevanza il fatto che il precedente penale non influisca sulla moralità professionale dell'impresa ausiliaria riferendosi ad un reato di scarsa rilevanza, sanzionato anni prima e precedente alla indizione della gara ed anche alla costituzione della società, né, del pari, ha rilevanza il fatto che la questione riguardi l'ausiliaria che se si trovasse in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, potrebbe essere sostituita, come inferibile dall'art. 89, comma 3, del d.lgs. cit., e non già dell'esclusione dell'operatore aggiudicatariio, atteso che la dichiarazione non veritiera è sanzionata dalla norma in linea generale, in quanto circostanza che rileva nella prospettiva dell'affidabilità del futuro contraente, a prescindere da considerazioni su fondatezza, gravità e pertinenza degli episodi non dichiarati.

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