Inefficacia del contratto e danno per equivalente
20 Novembre 2018
Se le lavorazioni all'origine dei fatti di causa sono state completate prima del passaggio in decisione della causa, correttamente opera il combinato disposto degli articoli 122 e 124 c.p.a., secondo cui, laddove risulti impossibile dichiarare l'inefficacia del contratto stipulato a valle di una serie procedimentale in tesi illegittima, il giudice «dispone il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato». La mancata prova circa la spettanza dell'aggiudicazione (e, in via mediata, circa la ritrazione di un certo pregiudizio patrimoniale connesso agli atti di cui si era lamentata l'illegittimità) rende inaccolgibile la domanda di risarcimento danni per mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie foriera di danno e del relativo quantum, anche se l'illegittimità dell'aggiudicazione riguarda una gara con due soli concorrenti. |