“Utile necessario” e società cooperative a mutualità prevalente

Redazione Scientifica
20 Novembre 2018

In base a un prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il principio del c.d. ‘utile necessario' trova fondamento, in assenza di una base normativa espressa, nel carattere innaturale e, quindi, intrinsecamente...

In base a un prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il principio del c.d. ‘utile necessario' trova fondamento, in assenza di una base normativa espressa, nel carattere innaturale e, quindi, intrinsecamente inaffidabile di un'offerta in pareggio che contraddica lo scopo di lucro e, in definitiva, la ratio essendi delle imprese e, più in generale, dei soggetti che operano sul mercato in una logica strettamente economica (cfr. ex plurimis e da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3805, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74 e 120, co. 10, c.p.a.).

Detta finalità, che è alla base del principio e ne definisce di conseguenza i confini applicativi, non è estensibile a soggetti che operano per scopi non economici, bensì sociali o mutualistici, per i quali l'obbligatoria indicazione di un utile d'impresa si tradurrebbe in una prescrizione incoerente con la relativa vocazione non lucrativa, con l'imposizione di un'artificiosa componente di onerosità della proposta. Ne deriva che, diversamente da quanto accade per gli enti a scopo di lucro, l'offerta senza utile presentata da un soggetto che tale utile non persegue non è, solo per questo, anomala o inaffidabile, in quanto non impedisce il perseguimento efficiente di finalità istituzionali che prescindono da tale vantaggio stricto sensu economico (in tal senso: Cons. Stato, V, sent. 84 del 2015; id, V, 3855 del 2016).

Tali conclusioni, raggiunte in particolare per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (per le quali è normativamente sancito il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione - articolo 10, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 460 del 1997), possano estendersi anche all'ipotesi di società cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e segg. cod. civ..

La mera possibilità – prevista dal codice civile – che le società cooperative a mutualità prevalente perseguano scopi lucrativi non assurge ad obbligo legale e che, anzi, il legislatore si limita di fatto a tollerare tale possibilità, senza considerarla né tipica, né paradigmatica.

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