RUP e verifica di anomalia
20 Novembre 2018
Come rilevato dall'ANAC al punto 5.3 delle Linee guida n. 3 («Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»), nel caso in cui l'affidamento avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica di anomalia «è svolta dal RUP con il supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice».
L'eventuale mancata consultazione della commissione non concreta un vizio di incompetenza ma – al più – una lacuna di carattere procedimentale per la quale soccorre il principio dell'irrilevanza delle illegittimità non invalidanti di cui all'articolo 21-octies della l. n. 241 del 1990.
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