Tribunale di Marsala, il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari

23 Novembre 2018

Il Tribunale di Marsala, con la circolare del 4 giugno 2018, illustra il nuovo regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari nominati nell'ambito delle procedure di prevenzione penale e dei loro coadiutori, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 54/2018.
TRIBUNALE di MARSALAPresidenza Ai Presidenti della Sezione Civile e della Sezione Penale Ai magistrati del Tribunale togati ed onorari Ai professionisti che collaborano con il Tribunale di Marsala in qualità diamministratori giudiziari e curatori fallimentari Dirigente Amministrativo nonché ai direttori e funzionari delle cancellerie

Oggetto: le nuove ipotesi di incompatibilità per amministratori giudiziari, curatori, commissari, liquidatori e coadiutori di cui al d.lgs. n. 54/2018.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 121 del 26 maggio 2018) il decreto legislativo n. 54 del 18 maggio 2018 che disciplina in maniera assai stringente il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari nominati nell' ambito delle procedure di prevenzione penale e dei loro coadiutorì.

Il provvedimento prevede in via generale l'incompatibilità degli amministratori giudiziari e dci loro coadiutori per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, anche soltanto di assidua frequentazione, con qualunque magistrato risulti addetto all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico.

Quindi l'incompatibilità è prevista fiori solo con riferimento ai magistrati dell'ufficio che coriferiscano gli incarichi, ma con qualunque altro magistrato addetto al medesimo ufficio cui appartengono i magistrati conferenti gli incarichi stessi.

Il decreto impone che l'amministratore nominato depositi entro due giorni dalla comunicazione della nomina una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità, a pena di essere sostituito d'urgenza; sostituzione che verrà disposta anche nel caso in cui, dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità.

Quando poi venga resa una dichiarazione non corrispondente al vero da parte di un soggetto iscritto all'albo professionale, il Tribunale deve segnalarlo all'Ordine o al Collegio professionale ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare, nonché al Presidente della Corte d'Appello affinchè dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto.

In ogni caso, nella dichiarazione il soggetto incaricato deve dichiarare l'esistenza di rapporti di coniugio, unione civile, convivenza di fatto, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado, o frequentazione assidua, con magistrati, giudicanti o requirenti che appartengono all'intero distretto di Corte d'Appello.

Il Presidente della Corte d'Appello dovrà tenere conto delle risultanze delle dichiarazioni ai fini dell'esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del suo potere di vigilanza.

Analoghe le prescrizioni dettate per i coadiuatori degli amministratori giudiziari, che, a loro volta, devono redigere entro due giornì la medesima dichiarazione circa le incompatibilità, ma consegnandola in tal caso all'amministratore giudiziario che, entro i due giorni successivi, deve depositare in cancelleria la dichiarazione del coadiutore; se il coadiutore non consegnerà la dichiarazione o se dalla dichiarazione emergerà la sussistenza di una causa di incompatibilità, l'amministratore giudiziario non potrà avvalersi del coadiutore nominato.

Ebbene, tutte queste prescrizioni sono state tout court estese — apportando specifiche modifiche alla legge fallimentare, alla disciplina della procedura di amministrazione straordinaria e a quella di composizione delle crisi da sovraindebitamento — ai curatori fallimentari e ad alcuni organi delle predette procedure concorsuali.

Il provvedimento prevede infatti, in via estensiva, le stesse ipotesi di incompatibilità sopra indicate anche per i curatori fallimentari e i relativi coadiutori, nonché per i commissari che nella prima fase di apertura delle procedure di amministrazione straordinaria siano autonomamente nominati dal Tribunale (e non dal MISE) e ai loro coadiutori, ed anche, in materia di sovra indebitamento, al gestore eventualmente nominato dal giudice quale affidatario del patrimonio del debitore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori quando sia proposto agli stessi un accordo di ristrutturazione ed il piano preveda tale gestore, ed infine, al liquidatore che venga a sua volta nominato quando sia dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

Si segnala dunque a tutti gli interessati, magistrati, personale amministrativo e professionisti in indirizzo, la nuova normativa, invitandoli ad attenersi scrupolosamente alla stessa, tenendo conto che entrerà in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del d.lgs. n. 54/2018 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e quindi a partire dal 25 giugno 2018 (mentre successivamente entreranno in vigore le disposizioni che prevedono la redazione e l'invio telematico delle dichiarazioni di incompatibilità).

I magistrati provvederanno ad inserire gli obblighi e i divieti previsti dalla legge in materia di incompatibilità nel provvedimento di nomina.


In ogni caso, i responsabili delle cancelleria, in accordo con le disposizioni che impartirà il Dirigente amministrativo, adotteranno quanto prima le necessarie misure organizzative per la ricezione, la conservazione e trasmissione (in primo luogo ai giudici dei collegi che devono provvedere alle eventuali sostituzioni dei soggetti nominati) delle dichiarazioni di incompatibilità previste dal suddetto decreto legislativo, dandone quindi notizia a questo Presidente.

Marsala, 4 giugno 2018

Si rimanda al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 54.

Si pubblichi nel sito web del Tribunale.

L'Editore declina ogni forma di responsabilità in caso di eventuale difformità tra il contenuto pubblicato sui siti istituzionali e le prassi delle singole cancellerie.

Pertanto si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.

Vi invitiamo a segnalarci eventuali modifiche ai protocolli pubblicati scrivendo a redazioneilprocessotelematico@giuffre.it

Il Presidente del Tribunale

Alessandra Camassa

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