Il Parere del Consiglio di Stato sulle Linee guida ANAC sulle clausole sociali

23 Novembre 2018

La Commissione speciale del Consiglio di Stato ha esaminato la bozza di Linee guida ANAC (non vincolanti) recanti la disciplina delle clausole sociali ai sensi degli artt. 3, co. 1 lett., q) e 50 del Codice dei contratti, fornendo alcune proposte di modifica.

Su richiesta dell'ANAC, la Commissione speciale del Consiglio di Stato ha esaminato la bozza di Linee guida ANAC recanti la disciplina delle clausole sociali.

La suddetta bozza riguarda non solo le clausole sociali previste dall'art. 50 del Codice dei contratti (e s.m.i.) volte a garantire la stabilità del personale impiegato, ma anche le “clausole sociali diverse” (la cui base giuridica è stata individuata dall'ANAC nell'art. 3, comma 1, lettera qqq, del Codice) le quali considerano «fattori di rilevanza sociale ed ambientale» diversi dalla tutela dell'occupazione.

La Commissione ha tuttavia osservato che le clausole sociali “diverse" rispetto a quelle in materia di occupazione «sollevano problematiche a sé stanti», il cui rilievo richiederebbe la predisposizione di Linee guida specificamente dedicate.

Il Parere ha evidenziato che le Linee guida in esame, emanate ai sensi dell'art. 213 del Codice dei contratti, rivestono carattere sostanzialmente interpretativo e hanno natura non vincolante.

La Commissione ha sottolineato che i destinatari “tipici” delle suddette Linee guida sono i funzionari delle stazioni appaltanti e gli operatori economici, ossia soggetti non «necessariamente dotati di competenze giuridiche di livello specialistico" sicché “nel predisporre il testo delle linee guida stesse, pertanto, vanno ricercate soluzioni interpretative che uniscano alla necessaria conformità a legge la chiarezza e semplicità di applicazione, e ciò anche in base al principio costituzionale di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.».

La Commissione ha inoltre evidenziato che l'esposizione “discorsiva” delle Linee guida deve comunque risultare «chiara ed univoca» e che sebbene la natura non vincolante delle Linee guida giustifichi «un minore rigore nell'indirizzo impartito all'amministrazione» tuttavia «le stazioni appaltanti, le quali intendessero discostarsi dall'interpretazione dell'Autorità, devono adottare un atto che contenga una adeguata e puntuale motivazione che indichi le ragioni della eventuale diversa scelta amministrativa, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti e dei principi generali sull'esercizio del potere di affidamento di commesse pubbliche ricavabili dall'ordinamento euro unitario e da quello nazionale».

Si rinvia al testo del Parere per l'esame analitico dell'articolato della bozza delle Linee guida.

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