Sul termine concesso dal RUP per la comporva dei requisiti
22 Novembre 2018
Il mancato rispetto del termine assegnato dal RUP per la comprova dei requisiti non è, in sé, rilevante a fini di esclusione, perché l'art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016 a differenza del previgente art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006 (come interpretato dal Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 10 ) non fissa per legge alcun termine perentorio per la comprova dei requisiti (cfr. Cons. Stato, V, 25 luglio 2018, n. 4525) (con riferimento al caso di specie il collegio ha ulteriormente osservato che, comunque, il termine era stato assegnato per produrre documentazione non tutta rilevante ai fini della comprova dei requisiti e che la stessa stazione appaltante, avendo constatato, anche consultando la banca dati nazionale dell'ANAC, il possesso dei requisiti in capo alla impresa interessata, aveva ritenuto di poter prescindere da ulteriori acquisizioni documentali, addivenendo all'aggiudicazione definitiva). |