Divergenza fra titolarità effettiva e formale intestazione di indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi

26 Novembre 2018

È valida la notificazione telematica di un atto (o provvedimento) processuale eseguita ad un indirizzo PEC attribuito da uno dei pubblici elenchi di legge al destinatario della notifica, ma utilizzato da un diverso soggetto.
Massima

È valida la notificazione telematica di un atto (o provvedimento) processuale eseguita ad un indirizzo PEC attribuito da uno dei pubblici elenchi di legge al destinatario della notifica, ma utilizzato da un diverso soggetto.

Il caso

La Corte d'Appello di Bologna, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Alfa ai sensi dell'art. 18 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ne revocava la dichiarazione di fallimento (a suo tempo resa dal Tribunale ordinario di Modena), rilevando che:

(i) l'istanza di fallimento ed il decreto di convocazione del legale rappresentante di Alfa dinanzi al Tribunale erano stati, a cura della cancelleria di detta autorità giudiziaria, notificati telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata che Alfa aveva comunicato al registro delle imprese ma mai attivato (mentre era stata un'altra società del medesimo gruppo a farlo);

(ii) tale notifica doveva dunque ritenersi nulla, in quanto avvenuta ad un soggetto diverso dal (ancorché collegato al) reale destinatario della medesima.

Avverso la sentenza della Corte bolognese interponeva ricorso per cassazione il curatore fallimentare, dolendosi della violazione/falsa applicazione di una serie di norme del codice dell'amministrazione digitale (artt. 6 e 48 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), del regolamento in materia di posta elettronica certificati (art. 3 e art. 6 del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68), dell'art. 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (conv. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2) e dell'art. 16, comma 3, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, in relazione al disposto dell'art. 15, comma 3, del citato r.d. n. 267/1942, contemplante la disciplina della notifica all'imprenditore degli atti introduttivi del procedimento prefallimentare.

La questione

Il Supremo Collegio, premessa una sintetica ricostruzione normativa della fattispecie – e dunque ricordato che (i) ogni imprenditore (individuale e collettivo) iscritto al Registro Imprese è tenuto a comunicare ad esso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e (ii) istanza di fallimento e decreto di convocazione ex art. 15 l.f. vanno notificati dalla cancelleria all'indirizzo PEC del debitore, risultante dal registro imprese o dall'INI-PEC [indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti], mentre solo in caso di esito negativo di tale notifica provvede su istanza di parte l'ufficiale giudiziario mediante accesso alla sede legale o (qualora pure detta modalità sia inattuabile) tramite deposito della casa comunale di competenza, si è chiesto se nella vicenda sottoposta al suo esame la notifica ad Alfa si fosse perfezionata validamente o meno.

Le soluzioni giuridiche

La Corte ha fornito risposta positiva al quesito, affermando che:

  • il tribunale, pur essendo tenuto a sentire il debitore fallendo in Camera di Consiglio e ad effettuare a questo scopo ogni ricerca per notificargli il decreto di convocazione, è esonerato da ulteriori formalità quando la sua irreperibilità dipenda dalla negligenza o da una condotta non conforme agli obblighi di correttezza dell'operatore economico;
  • nel quadro normativo vigente all'epoca dei fatti, l'indirizzo PEC segnalato al registro imprese integra gli estremi del domicilio digitale dell'impresa, sulla quale incombe l'onere di comunicare un recapito idoneo a rendere reperibile l'operatore;
  • la ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata dal gestore PEC del destinatario e firmata digitalmente, costituisce documento idoneo a dimostrare - sino a prova contraria - che il messaggio informatico è stato recapitato nella casella di posta del destinatario;
  • una volta acclarato che il messaggio contenente ricorso e decreto di convocazione di Alfa sono giunti all'indirizzo PEC risultante dal registro imprese e/o dall'INI-PEC come attribuito alla stessa Alfa, s'appalesa inconferente la circostanza che la relativa casella di posta fosse stata attivata da una diversa società, non essendo stata data da Alfa la rigorosa prova della non imputabilità di tale evento.

Alla luce dei suestesi rilievi, il gravame del curatore fallimentare è stato accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio del reclamo alla Corte d'Appello di Bologna (in diversa composizione) per la sua decisione e le connesse statuizioni, anche in punto spese del giudizio di legittimità.

Osservazioni

L'ordinanza in commento ribadisce ancora una volta il richiamo al canone dell'autoresponsabilità, esigendo dall'operatore giuridico un comportamento particolarmente scrupoloso ed attento nella gestione dei nuovi strumenti tecnologici di esecuzione e ricezione delle comunicazioni e notificazioni: l'avvertimento era già stato esplicitato, in tema di casella PEC dell'imprenditore convocato in sede di istruttoria prefallimentare, da Cass. civ., 7 luglio 2016, n. 13917, nonché, in linea generale, da Cass. civ., 20 luglio 2016, n. 14827, e Trib. Milano, 20 aprile 2016.

A tale “warning” si aggiunge la (implicita ma consapevole) volontà di tutelare l'affidamento di chi – i terzi aventi interesse a far entrare atti e/o provvedimenti processuali nella sfera di conoscibilità del controinteressato – incolpevolmente ripone la propria fiducia nella rispondenza al vero degli elementi informativi riportati sul registro imprese e, segnatamente, nella titolarità soggettiva dell'indirizzo PEC ivi risultante.

Con specifico riguardo alla problematica dei cd. indirizzi PEC multiutenti, il Supremo Collegio ha avuto modo di pronunciarsi all'inizio del corrente anno (Cass. civ., 12 gennaio 2018, n. 710): in quell'occasione ha concluso per la nullità della notificazione, stante l'incertezza assoluta sulla persona del destinatario riscontrabile quando il medesimo indirizzo di posta elettronica certificata sia stato attribuito a più di una persona fisica/giuridica.

Il contrasto tra la massima in questione e quella oggi commentata, a ben vedere, è meramente apparente, poiché la prima fattispecie sembra riferirsi all'ipotesi in cui entrambi i formali assegnatari di un medesimo indirizzo abbiano attivato la casella PEC, generando il rischio (evitabile solo attraverso l'uso del protocollo IMAP per la gestione delle mail) che un messaggio di posta elettronica certificata possa raggiungere uno solo di essi: in tal caso, non essendovi margini per stabilire se la convocazione ex art. 15 r.d. n. 267/1942 fosse stata effettivamente notificata alla società fallenda, l'incertezza circa il buon esito della notifica pare ragionevolmente definibile come assoluta e, dunque, foriera dell'invalidità del procedimento notificatorio.

Sul piano amministrativo, giova rammentare come già durante il 2014 il Ministero dello Sviluppo economico avesse censurato l'anomalia insita nella condivisione dello stesso indirizzo PEC da parte di due o più soggetti, raccomandando agli uffici di rimuovere tali situazioni nel più breve tempo possibile (v. circ. n. 77684 del 9 maggio 2014, contemplante l'invito alla regolarizzazione e – in caso di inerzia dell'interessato – la cancellazione d'ufficio dell'indirizzo replicato, con la correlata sanzione pecuniaria); dal 1° giugno 2016 il registro imprese ha avviato il controllo anche sotto questo profilo.

A proposito del valore probatorio della ricevuta di avvenuta consegna (“RAC”) del messaggio di posta elettronica certificata, nel quale si concreta la notificazione telematica disciplinata dalla l. 21 gennaio 1994, n. 53, l'insegnamento espresso da Cass. civ., 21 luglio 2016, n. 15035, era già stato recepito dalla Sezione c.d. filtro del Supremo Collegio con la recente ordinanza n. 4789 del 1° marzo 2018.

Sul punto, non convince appieno l'opinione che nega natura pubblicistica alla RAC: il cancelliere è per definizione un pubblico ufficiale, il quale si avvale necessariamente – per il compimento dell'attività di invio e recapito del messaggio PEC – dei gestori inclusi in apposito elenco ex art. 14, d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, alla stessa stregua dell'ufficiale giudiziario che nella notificazione tramite posta cartacea (al di fuori della zona territoriale di competenza per la notifica a mani) fruisce degli operatori del servizio postale; e se l'avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente un atto giudiziario è considerato un atto pubblico, in quanto ritenuto porzione integrante della relazione di notifica redatta dall'u.g. (col corollario della superabilità delle risultanze ivi contenute solo a mezzo di querela di falso: v. da ultimo Cass. civ. 4 dicembre 2017, n. 28989), non si vede perché non lo sia la RAC, quale parimenti parte integrante della relata di notifica, considerato oltretutto che la trasmissione di un documento informatico via PEC – con generazione della ricevuta di invio (cd. ricevuta di accettazione) e della RAC – “equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta” (art. 48, comma 2, d.lg. 7 marzo 2005, n. 82; le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale si applicano ex art. 2, comma 6, “al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico”) e che, a mente dell'art. 18 d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, “Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti”.

La ritenuta esclusione del carattere di atto pubblico della RAC potrebbe tuttavia rivelarsi di portata trascurabile, atteso che la data e ora di formazione di detto documento informatico sono opponibili ai terzi: costituisce infatti validazione temporale – con gli effetti di opponibilità previsti dall'art. 20, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale – anche il riferimento ottenuto attraverso l'uso della posta elettronica certificata (v. l'art. 41, quarto alinea, lett. c), del d.p.c.m. 22 febbraio 2013).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.