L’onere di informare la stazione appaltante dell’eventuale impugnativa degli atti impositivi in materia fiscale

Redazione Scientifica
23 Novembre 2018

È legittima l'esclusione dalla procedura di gara di un'impresa che a seguito della richiesta di chiarimenti in ordine alla sussistenza di violazioni tributarie segnalate dalla Agenzia delle Entrate ha comunicato alla...

È legittima l'esclusione dalla procedura di gara di un'impresa che a seguito della richiesta di chiarimenti in ordine alla sussistenza di violazioni tributarie segnalate dalla Agenzia delle Entrate ha comunicato alla stazione appaltante unicamente di aver presentato una istanza di rateizzazione, omettendo di segnalare l'intervenuta impugnativa degli atti impositivi.

La mera presentazione di una istanza di rateizzazione non è sufficiente a determinare una situazione di regolarità contributiva che si produce solo nel momento in cui l'Amministrazione eventualmente accolga la richiesta ammettendo il pagamento dilazionato (art. 4 D.Lgs. n. 50 del 2016; Cons. Stato Ad. Plen. 15 del 2013).

Vero è che l'impugnativa degli atti impositivi determina la non definitività della contestata violazione fiscale (e vale, quindi, ad evitare la perdita del requisito di partecipazione alle procedure di gara); tuttavia tale circostanza non può emergere per la prima volta nel giudizio di impugnazione avverso l'atto di esclusione dalla gara ma deve essere debitamente comunicata in fase procedimentale alla stazione appaltante in modo che la stessa possa assumere le conseguenti determinazioni.

Tale condotta è imposta dal principio di buona fede sotteso alle norme che disciplinano la partecipazione al procedimento amministrativo le quali se da un lato prevedono obblighi a carico della p.a. dall'altro onerano anche la parte privata a dedurre in quella sede tutte quelle circostanze di cui l'amministrazione non potrebbe autonomamente venire a conoscenza senza la collaborazione dell'amministrato.

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