Sorveglianza speciale e sospensione della misura. Non sussiste reato di violazione degli obblighi senza rivalutazione dei presupposti
27 Novembre 2018
La Sez. I della Cassazione penale, con ordinanza n. 16332 del 20 marzo 2018 (v. FORTE, Sulla configurabilità del reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale in caso di sospensione della misura) aveva rimesso alle Sezioni unite la questione controversa in giurisprudenza «se sia configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'articolo 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti di soggetto destinatario di misura di sorveglianza speciale, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di detenzione di consistente durata, anche qualora al momento della risottoposizione alla misura non si sia proceduto di ufficio a una rivalutazione dell'attualità e persistenza della sua pericolosità sociale a opera del giudice della prevenzione, in base ai principi affermati dalla Corte cost. n. 291 del 2013, e tale rivalutazione non sia stata dallo stesso sollecitata». Le Sezione unite con sentenza n. 51407, depositata il 13 novembre 2018, hanno risolto la questione, affermando il seguente principio di diritto: «Nei confronti di un soggetto destinatario di una misura di sorveglianza speciale, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza di una rivalutazione dell'attualità e persistenza della sua pericolosità sociale a opera del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura, non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159». |