Eurojust: il nuovo regolamento che disciplina l’Agenzia Ue per la cooperazione giudiziaria penale
27 Novembre 2018
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 295/138 del 21 novembre 2018 il regolamento Ue 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/Gai del Consiglio. Eurojust è l'organo dell'Unione europea, istituito con decisione 2002/187/Gai, che «ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tre le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e dell'Agenzie dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)».
Competenza. L'art. 3 del regolamento ridefinisce le competenze di Eurojust alla luce dell'istituzione della procura europea, Eppo. Per cui Eurojust interverrà ora per le forme gravi di criminalità organizzata con riferimento ai reati elencati nell'allegato I, oltreché ai reati connessi a questi ai sensi del comma 4. Nei casi che ora rientrano nella competenza di Eppo, invece, Eurojust eserciterà la propria azione solo nei casi in cui sono coinvolti Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione di Eppo. Altresì Eurojust eserciterà le sue competenze per quei reati che ledono interessi finanziari dell'Ue qualora siano coinvolti Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata per l'istituzione di Eppo ma per i quali Eppo non è competente ovvero decide di non esercitare la sua competenza.
Funzioni. L'art. 4 del regolamento elenca le funzioni operative di Eurojust: a) informare le autorità competenti degli Stati membri in ordine alle indagini e azioni penali di cui ha conoscenza che abbiano un'incidenza su scala dell'Unione, o che possano riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati; b) assistere le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali; c) prestare assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, segnatamente in base alle analisi svolte da Europol; d) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea in materia penale, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la base di dati documentali della rete giudiziaria europea; e) cooperare strettamente con Eppo sulle materie di sua competenza; f) prestare sostegno operativo, tecnico e finanziario alle operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, anche delle squadre investigative comuni; g) sostenere i centri di competenze specializzate dell'Unione sviluppati da Europol e da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione e, ove opportuno, parteciparvi; h) collaborare con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, nonché con le reti istituite nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia disciplinato dal titolo V T.F.Ue; i) sostenere le azioni degli Stati membri volte a lottare contro le forme gravi di criminalità di cui all'allegato 1.
Composizione. Ai sensi degli artt. 6 ss. Eurojust è composta da:
Trattamento delle informazioni. Il Capo IV del regolamento disciplina il trattamento dei dati personali da parte di Eurojust. In particolare, l'art. 27 stabilisce che:
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