La mancata indicazione nella comunicazione di aggiudicazione del termine di stand still non determina l’illegittimità dell’aggiudicazione

Guido Befani
27 Novembre 2018

La mancata indicazione nella comunicazione di aggiudicazione - in violazione dell'art. 76, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 - del termine dilatorio per la scadenza del contratto ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50 del 2016, costituisce una carenza di tipo formale che non determina l'illegittimità dell'aggiudicazione, essendo, invece, rilevante sotto il profilo sostanziale, che il termine di “stand still” sia effettivamente rispettato anche nel caso di omessa indicazione nella comunicazione.

Nel respingere il ricorso, il Collegio ha avuto modo di rilevare l'infondatezza del motivo di censura sulla mancata indicazione di aggiudicazione, in asserita violazione dell'art. 76, comma 6, del d.lgs. 50 del 2016, del termine dilatorio per la scadenza del contratto ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50 del 2016.

Per il Collegio, infatti, nel caso di specie non risulterebbe in alcun modo dimostrato come una simile omissione pregiudicherebbe la compiuta informazione del ricorrente in ordine all'andamento del procedimento amministrativo in questione ledendo il suo diritto di difesa, laddove semmai, viceversa, la carenza riscontrata assumerebbe una connotazione di tipo meramente formale tale da non determinare l'illegittimità dell'aggiudicazione.

Nel caso di specie, inoltre, è apparso dirimente il profilo sostanziale dello stand still, essendo rilevante per il Collegio la sua sussistenza effettiva ogni qual volta il termine sia effettivamente rispettato anche nel caso di omessa indicazione nella comunicazione di aggiudicazione, laddove, oltretutto, l'effettiva instaurazione dei mezzi di gravame in trattazione smentisce che dalla violazione dell'art. 76, comma 6, d.lgs. cit. sia derivata in concreto alcuna violazione del diritto di difesa della parte ricorrente.

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