Limiti al diritto del coniuge separando di accedere ai dati patrimoniali dell’altro

Redazione Scientifica
28 Novembre 2018

L'Agenzia delle Entrate può legittimamente negare al coniuge separando l'accesso ai dati fiscali e patrimoniali dell'altro coniuge in quanto le sue esigenze difensive risultano pienamente tutelate dagli strumenti processuali previsti nel procedimento di separazione pendente.

Il caso. Parte ricorrente ha chiesto al TAR Lombardia di annullare il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate le negava l'accesso agli atti e ai documenti relativi alle disponibilità reddituali degli ultimi tre anni riferibili al marito nonché ai dati relativi alla contrattualistica immobiliare e all'elenco degli atti del registro a lui ascrivibili negli ultimi dieci anni.

A tal fine la ricorrente ha dedotto la pendenza davanti al Tribunale di Lecco di un procedimento di separazione giudiziale e la conseguente necessità di accedere alla documentazione richiesta per poter assicurare una corretta e consapevole quantificazione dell'eventuale assegno di mantenimento in misura coerente con quanto stabilito dall'art. 156, comma 2, c.c..

Bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto di difesa. Rilevata la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto, il TAR ritiene che, nella fattispecie in esame, i documenti richiesti dalla ricorrente, acquisiti dall'Agenzia delle Entrate nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, debbano essere sottratti all'accesso per ragioni di tutela della riservatezza del soggetto cui si riferiscono, in forza di espresse e speciali previsioni normative.

Una deroga a tale principio potrebbe giustificarsi solo in presenza della stretta necessità ovvero indispensabilità per la richiedente di acquisire gli atti richiesti per difendersi nel giudizio di separazione.

Nel caso di specie, tale rapporto di stretta necessità e/o indispensabilità tra l'interesse conoscitivo e il diritto di difesa non sussiste in quanto le esigenze difensive della ricorrente sono già adeguatamente tutelate nell'ambito del procedimento di separazione pendente in ragione degli specifici strumenti processuali previsti dall'ordinamento quali l'allegazione delle ultime dichiarazioni dei redditi al ricorso e alla memoria difensiva ex art. 706, comma 3, c.p.c. o la possibilità per il giudice di disporre un'indagine di polizia tributaria su redditi e beni oggetto della contestazione ex art. 337-ter, u.c., c.c.. Il Giudice civile, inoltre, può provvedere al rilascio di un'autorizzazione anche in relazione agli atti oggetto di registrazione ex art. 18 d.P.R. n. 131/1986.

Poiché, pertanto, la salvaguardia del diritto alla protezione dei dati personali del marito può essere in questo caso assicurata senza in alcun modo ledere le prerogative difensive della moglie, perseguibili «con eguale efficacia e pienezza» tramite gli strumenti del processo civile, il TAR respinge il ricorso.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.