La cessione in godimento in favore di privati di aree di Fiera va inquadrata nello schema privatistico della locazione, con conseguente giurisdizione del G.O.

Redazione Scientifica
28 Novembre 2018

Affinché un bene non appartenente al demanio necessario – come pacificamente sono, nella specie, le aree del c.d. Quartiere fieristico di Fiera di Roma S.r.l. – possa rivestire il carattere pubblico...

Affinché un bene non appartenente al demanio necessario – come pacificamente sono, nella specie, le aree del c.d. Quartiere fieristico di Fiera di Roma S.r.l. – possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio; in difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta a un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo ad un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del nomen iuris che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene a inquadrarsi nello schema privatistico della locazione, con conseguente devoluzione della cognizione sulle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.

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