Produzione di materiale pedopornografico: non è necessario il pericolo di diffusione per la realizzazione del reato
28 Novembre 2018
La Cassazione penale, Sez. III, aveva rimesso alle Sezioni unite con ord. n. 10167/2017 (v. BORRELLI, Sulla necessità del pericolo di diffusione nel reato di produzione di materiale pedopornografico ex art. 600-ter, comma 1, c.p.), la questione, controversa in giurisprudenza, «se, ai fini del reato di cui all'art. 600-ter, primo comma, n. 1, c.p., con riferimento alla condotta di produzione di materiale pedopornografico, sia necessario, viste le nuove formulazioni della disposizione introdotte a partire dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, l'accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale». Con sentenza n. 51815, depositata il 15 novembre 2018, le Sezioni unite hanno risolto la questione affermando il seguente principio di diritto: «ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 600-ter, primo comma, n. 1, c.p., con riferimento alla condotta di produzione di materiale pedopornografico, non è più necessario, viste le nuove formulazioni della disposizione introdotte a partire dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, l'accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale». |