Tribunale di Locri, regole tecniche per lo svolgimento delle vendite telematiche

29 Novembre 2018

Dal Tribunale di Locri la Circolare del 6 marzo 2018 recante le regole tecniche per lo svolgimento delle vendite telematiche.

TRIBUNALE Dl LOCRI

SEZIONE UNICA CIVILE

Ufficio Esecuzioni

1. Il d.m. 26 febbraio 2015, n. 32, reca le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

A mente dell'art. 2 (Definizioni), “1. Ai fini del presente decreto si intende per:a) «operazioni di vendita telematica»: le attività compiute tra il momento della connessione degli offerenti al portale del gestore della vendita telematica e l'aggiudicazione o l'individuazione del migliore offerente;b) «gestore della vendita telematica»: il soggetto costituito in forma societaria autorizzato dal giudice a gestire la vendita telematica;c) «referente della procedura»: la persona fisica incaricata dal giudice che precede alle operazioni di vendita;d) «offerta per la vendita telematica»: l'offerta d'acquisto di beni mobili e immobili nella vendita telematica senza incanto e tramite commissario ovvero la domanda di partecipazione alla vendita telematica all'incanto dei medesimi beni;e) «rilancio»: l'offerta in aumento nella gara relativa alla vendita con e senza incanto o tramite commissionario;f) «vendita sincrona telematica»: modalità di svolgimento dell'incarico o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica nella medesima unità di tempo e con la simultanea connessione del giudice e del referente della procedura e di tutti gli offerenti;g) «vendita sincrona mista»: modalità di svolgimento dell'incanto e della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci possono essere formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica sia comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura;h) «vendita asincrona»: modalità di svolgimento delle vendite mobiliari senza incanto o tramite commissionario o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura;i) «Ministero»: il Ministero del la giustizia;l) «registro»: il registro dei gestori della vendita telematica:m) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro;n) «Casella di Posta elettronica certificata per la vendita telematica»: la casella di posta elettronica certificata richiesta dalla persona fisica o giuridica che intende formulare l'offerta, le cui credenziali di accesso sono rilasciate, previa identificazione del richiedente, a norma dell'articolo 13 ;o) «portale del gestore»: il sistema telematico predisposto dal gestore della vendita telematica e accessibile agli offerenti e al pubblico tramite rete Internet ed al giudice o ad altri utenti legittimati tramite rete Internet e servizi telematici del Ministero; i servizi del portale sono erogati in conformità ai protocolli di comunicazione crittografica SSL/TLS (Secure Sockets Layer e Transport Layer Security); il portale deve essere munito di un valido certifìcato di autenticazione emesso da un certificatore accreditato per la firma digitale e da un certificatore riconosciuto a livello internazionale alla emissione di certificati di autenticazione per protocolli SSL/TLS. In particolare, ai sensi dell'art. 2, si intendono per operazioni di vendita telematica “le attività compiute tra il momento della connessione e gli offerenti al portale del gestore della vendita telematica e l'aggiudicazione e l'individuazione del migliore offerente”. Le vendite possono avvenire, dunque, secondo diverse modalità: vendita sincrona telematica, vendita sincrona mista, e vendita asincrona. Nella vendita sincrona telematica l'offerta e la domanda di partecipazione all'incanto possono essere presentate esclusivamente con modalità telematica nella medesima unità temporale e con la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura.Nella vendita sincrona mista l'offerta di acquisto all'incanto o i rilanci possono anche essere presentati comparendo dinanzi al giudice e al referente della procedura.Nella vendita asincrona i bilanci vengono formulati in un lasso temporale predeterminato senza la simultanea connessione del giudice e del referente della procedura. Al termine di tale lasso temporale il gestore alla vendita telematica comunica a tutti i partecipanti la maggior offerta formulata. Trasmette poi al giudice o al referente della procedura l'elenco dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati, comunica i dati identificativi dell'aggiudicatario e degli altri offerenti così che il giudice possa provvedere ai sensi dell'art. 574 c.p.c.. A far data dal 10 aprile 2018, ossia a partire dal 90° giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 10/01/18) del decreto con il quale il Ministro di Giustizia ha attestato la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche, è obbligatorio esperire le vendite giudiziarie con modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art. 569, comma 4, c.p.c., nonché dal richiamato D.M. n. 32 del 2015. Inoltre, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche di cui all'art. 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, avvenuta in data 20.01.2018, decorsi 30 giorni da tale data, ossia dal 19.02.2018, è divenuta obbligatoria la pubblicazione sul portale delle vendìte pubbliche degli avvisi di vendita, sì come previsto dal nuovo testo dell'art. 490, comma 1, c.p.c., ai sensi del quale «Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche”». Lo stesso art. 490, al comma 2, dispone altresì per i beni mobili registrati dì valore superiore a 25.000 euro e in ogni caso per i beni immobili, vi sia un'ulteriore forma di pubblicità obbligatoria consistente nella pubblicazione dell'avviso di vendita, dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima (redatta ai sensi dell'art. 173-bis, disp. att. c.p.c.) in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. In assenza di specifiche norme intertemporali, è da ritenere, in applicazione del principio tempus regit actum, che la pubblicità sul portale sia ormai obbligatoria per tutti gli avvisi di vendita emessi a partire dal 19 febbraio 2018, indipendentemente dall'epoca in cui è stata delegata l'attività di vendita, ed anche quando si tratta di tentativi ulteriori (ed in tal senso devono intendersi integrate tutte le deleghe conferite à professionisti ex art. 591-bis c.p.c.).Tale pubblicità, peraltro, sostituisce esclusivamente affissione dell'avviso per tre giorni consecutivi nell'albo dell'ufficio giudiziario, prevista dal vecchio testo dell'art. 490, comma 1, c.p.c..Ogni altra forma di pubblicità indicata nell'ordinanza di delega (e nei successivi provvedimenti) andrà come prima eseguita.In specie, nel caso di beni mobili registrati di valore superiore al euro 25.000,00 e di beni immobili, su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, il giudice può disporre che l'avviso sia inserito almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, una o più volte su quotidiani di informazione locali ad ampia diffusione o su quotidiani di informazione nazionale o divulgato nelle forme della pubblicità commerciale. 2. Il PVP (Portale delle Vendite Pubbliche) non consente il completamento dell'operazione di inserzione dell'avviso di vendita (salvo i casi di esenzione, prenotazione a debito e contributo non dovuto) se il soggetto legittimato (creditore, procedente o intervenuto, professionista delegato e custode) non fornisce prova dell'avvenuto pagamento del contributo di pubblicazione (pari ad euro 100,00 per ciascun lotto, oltre oneri bancari relativi all'operazione di pagamento). Al fine di procedere alla suddetta pubblicazione sul Portale delle Vendite è, pertanto, indispensabile che i creditori interessati:a) procedano direttamente a detta pubblicazione (oltre alle ulteriori disposte con l'ordinanza di vendita), qualora nella procedura non sia nominato custode o professionista delegato;b) forniscano al custode o professionista delegato la provvista necessaria per procedere alla pubblicazione, qualora la procedura sia priva della liquidità necessaria (ovvero in alternativa provvedano al pagamento dcl contributo in modo autonomo, fornendo la relativa ricevuta in formato digitale al custode o professionista delegato). I custodi e/o professionisti delegati, qualora la procedura disponga, su conto acceso presso una delle banche aderenti all'infrastruttura “PagoPA”, della necessaria liquidità per corrispondere il contributo, provvederanno al pagamento, previo rilascio da parte del g.e. dell'autorizzazione al prelievo del relativo importo.Per gli adempimenti sopra indicati i soggetti legittimati (creditore, procedente o intervenuto, professionista delegato o custode) potranno avvalersi dell'assistenza della società Edicom in convenzione con questo Tribunale o di altra società d'aste abilitata iscritta nell'apposito elenco ministeriale, salve diverse indicazioni del Giudice dell'Esecuzione. In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il soggetto legittimato dovrà trasmettere, contestualmente alla richiesta di pubblicazione, il provvedimento di ammissione (delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati).Quando vi è l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito.Il contributo non è dovuto per la pubblicazione relativa a beni diversi da beni immobilì e mobili residuati di valore superiore a 25.000 euro. Il professionista delegato dovrà:- trasmettere la documentazione da pubblicare su internet preventivamente epurata dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi, come disposto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 07/02/2005;- comunicare, via PEC, ai legali del creditore precedente e degli intervenuti, prima dell'effettuazione della pubblicità di cui sopra, copia dell'avviso di vendita al fine di consentirne la partecìpazione e/o il deposito delle domande di assegnazione per il caso di asta deserta ai sensi dell'art. 588 c.p.c.. Qualora non si provveda alla pubblicità sul Portale il custodee/o il professionista delegato dovrà rimettere gli atti al giudice dell'esecuzione che valuterà l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 631-bis c.p.c., a mente del quale la mancata effettuazione nei termini della pubblicità sul portale (e solo sul portale) è causa di estinzione del processo esecutivo, salvo che ciò non sia dovuto a causa non imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto e comunque a mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia da attestare ai sensi dell'art. 161-quater, ultimo comma, disp. att. c.p.c.. 3. Si dispone pertanto, con riferimento alla obbligatorietà della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, ed in attesa di eventuali indicazioni sotto il profilo organizzativo da parte della Settima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura: che dopo il 19/02/2018 per la pubblicità degli avvisi di vendita (eseguite direttamente dal g.e. o delegate al professionista ex art. 591-bis c.p.c.) vengano espletati i seguenti adempimenti pubblicitari in relazione all'art. 499 c.p.c. almeno 45 giorni prima della data della vendita:• Pubblicazione dell'avviso di vendita sul “portale delle vendite pubbliche” di cui all'art. 490, comma 1, c.p.c.;
• Pubblicazione secondo le ulteriori modalità specificate nell'ordinanza di vendita o di delega al professionista ex art. 591-bis c.p.c.. Al fine di garantire la corretta esecuzione dell'obbligo di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, il soggetto legittimato potrà rivolgersi alla società Edicom Finance, che ha manifestato disponibilità a supportarlo in tutte le fasi di lavorazione e pubblicazione, società in convenzione con questo Tribunale iscritta nell'apposito elenco ministeriale. Poiché la citata convenzione non ha carattere di esclusività, i custodi o professionisti delegati sono facultati ad avvalersi, in alternativa, dell'ausilio di altre società d'Aste abilitate, iscritte nell'apposito elenco ministeriale, in conformità delle indicazioni del Giudice dell'esecuzione. La Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari avià cura di trasmettere il presente provvedimento ai custodi, ai professionisti delegati, nonché ai Consigli degli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e dei Notai affinché ne curino la diffusione presso i rispettivi iscritti. Locri, 6 marzo 20 18 Il Presidente della Sezionedr.ssa Antonella Stito

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Pertanto si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.

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