È contrario all’interesse delle minori nate all’estero tramite PMA la mancata trascrizione del loro atto di nascita
29 Novembre 2018
Il caso. I ricorrenti, civilmente uniti, hanno chiesto al Tribunale di Milano di dichiarare l'illegittimità del rifiuto opposto dall'Ufficiale di stato civile alla trascrizione dell'atto di nascita delle figlie minori e di ordinare la relativa trascrizione. La coppia, dopo otto anni di convivenza, si era infatti recata in California dove, a seguito di procreazione medicalmente assistita, erano nate le due figlie, cittadine americane e italiane, una recante il 50% del patrimonio genetico di uno dei due ricorrenti e l'altra recante il 50% del patrimonio genetico dell'altro.
La genitorialità di una coppia same sex non è contraria all'ordine pubblico. Il Tribunale di Milano ricorda che l'art. 17 d.P.R. n. 396/2000 consente la trascrizione degli atti di stato civile del cittadino italiano formati all'estero con l'unico limite della contrarietà di tali atti all'ordine pubblico. La giurisprudenza ha già da diverso tempo chiarito che la circostanza che in Italia non siano ammesse tecniche di procreazione medicalmente assistita quali quella intrapresa negli Stati Uniti dai ricorrenti non comporta un giudizio di contrarietà all'ordine pubblico dell'atto straniero in quanto l'attuale divieto costituisce una libera scelta del legislatore nazionale, priva di vincoli costituzionali (cfr. Corte cost. n. 162/2014). L'attenzione deve invece essere posta sugli effetti conseguenti all'atto rettificato con l'indicazione di entrambi i ricorrenti come genitori e che consistono nella certificazione in Italia della sussistenza dello status filiationis tra questi ultimi e le minori. Tali conseguenze non risultano idonee a determinare violazioni di principi fondamentali poiché:
Effetti pregiudizievoli della mancata trascrizione dell'atto di nascita. Esclusa la contrarietà dell'atto e dei suoi effetti all'ordine pubblico, il Collegio ritiene che la richiesta di trascrizione corrisponda senz'altro al best interest delle minori in considerazione delle favorevoli e sfavorevoli (in caso di diniego) conseguenze giuridiche alla stessa connesse. Si pensi ad esempio ai diritti successori e di mantenimento, fondati sullo status filiationis ma anche e soprattutto ai diritti non meramente patrimoniali quali quello all'identità personale, a fronte di uno status già legittimamente costituito nel Paese straniero di cittadinanza, alla vita privata, alla sicurezza del mantenimento dei legami con la propria famiglia, alla bigenitorialità. Solo certificando allo Stato civile la genitorialità anche formale dei ricorrenti e l'identità giuridica delle minori si può quindi ricongiungere alla loro già delineata identità sociale potendo al contrario il rigetto della domanda pregiudicarne i diritti in caso ad esempio di scioglimento dell'unione civile o di decesso di un genitore con effetto palesemente |