Il giudicato amministrativo che impone l’aggiudicazione della gara in favore del ricorrente, preclude l’esercizio del potere di revoca degli atti di gara
29 Novembre 2018
Il caso. La società ricorrente si classificava al secondo della graduatoria di una gara indetta da una Azienda Ospedaliera, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l'affidamento di un appalto integrato. Il Tar accoglieva il ricorso avverso l'aggiudicazione, riconoscendo il diritto della ricorrente a subentrare alla prima classificata. La stazione appaltante, preso atto della regola iuris giudiziale, revoca la procedura di gara per sopravvenuti vincoli finanziari e di bilancio.
La questione. La decisione con cui il giudice amministrativo attribuisce all'offerta della ricorrente la qualitas di offerta migliore tra quelle presentate dalla imprese partecipanti ed accerta l'inesistenza di elementi ostativi alla conclusione della procedura, consuma la potestà discrezionale della stazione appaltante di procedere al ritiro degli atti di gara, quanto meno fino al momento in cui non venga ripristinata la situazione controversa nei termini dettati della sentenza. L'esecuzione del giudicato rappresenta, difatti, un prius logico rispetto all'esercizio dei poteri di autotutela, i quali non sono comunque esercitabili a fini elusivi del giudicato. Poiché, nel caso di specie, il giudicato imponeva l'aggiudicazione della gara alla società ricorrente, a questo incombente doveva preliminarmente provvedere la stazione appaltante che, all'uopo, era priva di margini di discrezionalità. Si imponeva in sostanza all'amministrazione di dare concretamente luogo ‘ora per allora', alla fase rinnovatoria imposta dalla esecutività della sentenza di annullamento dell'aggiudicazione; con la conseguenza che, il successivo provvedimento con il quale la stazione appaltante –invece di dare esecuzione alla sentenza, aggiudicando l'appalto- ha revocato gli atti di gara, frustra il soddisfacimento dell'interesse finale cui era preordinata la sentenza (idonea a fornire la “massima utilità sostanziale”) ed è quindi illegittimo. |