Pubblicazione dell'elenco dei concorrenti ammessi e tempestività dell'impugnazione nel rito “super-accelerato”

Marco Calaresu
28 Novembre 2018

L'esigenza di “cristallizzazione” della platea dei partecipanti in un momento antecedente all'esame delle offerte, voluto dal legislatore, implica che la sincronicità delle differenti azioni giurisdizionali può essere perseguita solo con l'individuazione di un dies a quo dei provvedimenti di ammissione/esclusione, uguale per tutti i concorrenti, individuato in quello di pubblicazione dei relativi provvedimenti.

Il caso. Il TAR Veneto ha ritenuto irricevibili due dei motivi di ricorso con i quali era stata contestata l'ammissione dell'impresa aggiudicataria della gara per l'affidamento dei lavori di restauro di alcuni dipinti collocati nella Cattedrale di Padova. Tali motivi avrebbero dovuto essere proposti nel termine di 30 gg. di cui all'art. 120, co. 2-bis, c.p.a. In sede di appello è stata contestata la richiamata statuizione del TAR, sulla base della circostanza che nel caso di specie il rito c.d. “super-accelerato” non poteva essere applicato in quanto la mera pubblicazione sul sito del committente sarebbe stata del tutto inidonea a far emergere eventuali vizi nella documentazione presentata dai ricorrenti, vizi che sono stati effettivamente appurati solo dopo aver esperito l'accesso agli atti.

Dies a quo nel rito “super-accelerato”. Il Consiglio di Stato respinge la censura dell'appellante in ordine all'inapplicabilità nel caso di specie del rito “super-accelerato”. Preliminarmente il Collegio richiama la giurisprudenza più significativa che si è espressa sui tratti caratterizzanti il rito in questione. A tal proposito, viene richiamata la pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 4 del 26 aprile 2018 la quale ha evidenziato che il rito “super-accelerato” è volto «nella sua ratio legis, a consentire la pronta definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione e, quindi, a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all'esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione».Precisa ancora il Consiglio di Stato che, come chiarito sempre dalla giurisprudenza, l'intento del legislatore «è stato quello di definire prontamente la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all'esame delle offerte, creando un nuovo modello complessivo di contenzioso a duplice sequenza, disgiunto per fasi successive del procedimento di gara, dove raggiunta la certezza preventiva circa la res controversa della prima è immaginata come presupposto di sicurezza della seconda (Cons. St., sez. V, ordinanza n. 1059 del 15 marzo 2017)».Da ciò discende che l'esigenza di “cristallizzazione” della platea dei partecipanti in un momento antecedente all'esame delle offerte implica la sincronicità dei tempi delle differenti azioni giurisdizionali che possono essere proposte dai partecipanti. La sincronicità può però essere perseguita, ad avviso del Collegio, solo «a partire dall'individuazione di un dies a quo per l'impugnazione dei provvedimenti di ammissione/esclusione uguale per i concorrenti e agevolmente individuato in quello di pubblicazione dei relativi provvedimenti». Tale regola, pur soffrendo alcune eccezioni (mancata pubblicazione; conoscenza anticipata), delinea una sub-fase che attiene all'ammissione delle offerte e che comprende anche il loro esame estrinseco-formale «al fine di riscontrare l'assenza di irregolarità ovvero carenze documentali tali da comportarne l'esclusione a termini di lex specialis: con la conseguenza che tutte le ragioni di esclusione o mancata esclusione devono essere sottoposte al vaglio giurisdizionale, a pena di decadenza, mediante lo speciale rimedio processuale di cui al comma 2-bis dell'art. 120 del c.p.a» (Cons. St., sez. III, 20 agosto 2018, n. 4983).

Il Consiglio di Stato rileva ancora che nella fattispecie in esame le illegittimità censurate erano rilevabili sin dalla pubblicazione dell'elenco delle imprese ammesse alla gara sul sito del committente, atteso che: i) la stazione appaltante ha correttamente pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016, il provvedimento di ammissione, informando tempestivamente tutti i concorrenti mediante comunicazione a mezzo PEC; ii) il provvedimento di ammissione richiamava i verbali della procedura di gara, informando i destinatari della possibilità di richiedere al RUP, tramite piattaforma informatica, la predetta documentazione; iii) il verbale del 23 ottobre 2017 ha dato atto degli esiti favorevoli del soccorso istruttorio posto in essere dalla stazione appaltante.

Conclusioni. Il Consiglio di Stato conferma la sentenza appellata quanto al profilo della tardività delle illegittimità censurate, rilevando che, anche laddove si fosse resa necessaria un'estensione del termine per l'impugnazione questa avrebbe dovuto essere limitata a quanto strettamente necessario per consentire l'accesso agli atti (cfr. Cons. St., Sez. V, 5 febbraio 2018, n. 718). Nel caso di specie, invece, a fronte della pubblicazione delle ammissioni in data 31 ottobre 2017, la richiesta di accesso è stata formulata solo il 28 dicembre 2017, ovvero solo dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

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