Giustizia tributaria digitale: modifiche processuali a seguito del D.L. fiscale

Mario Cavallaro
30 Novembre 2018

L'art. 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), pubblicato nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2018, contiene specifiche disposizioni intitolate alla “Giustizia tributaria digitale”. Preliminarmente, va rilevato che con la disposizione in commento anche la giurisdizione tributaria, dopo quella civile e quella amministrativa, compie il passo decisivo dell'obbligatorietà del processo telematico.
Premessa

L'art. 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), pubblicato nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2018, contiene specifiche disposizioni intitolate alla “Giustizia tributaria digitale”.

Preliminarmente, va rilevato che con la disposizione in commento anche la giurisdizione tributaria, dopo quella civile e quella amministrativa, compie il passo decisivo dell'obbligatorietà del processo telematico.

Permane la singolare situazione della totale mancanza di omogeneità fra i tre modelli di PT, ma in questo Paese meravigliarsi di cose stupefacenti non pare consentito; diverse sono infatti architettura, modalità di funzionamento e regole tecniche dei tre sistemi, destinati a vivere ciascuno di vita propria ed autonoma.

Timidi i tentativi di procedere ad una unificazione, evidenti le difficoltà di quegli operatori e pratici che avessero a che fare con i vari modelli e non con uno solo di essi.

A parte tale considerazione, che meriterebbe ben più ampio approfondimento, nella prima parte della disposizione si interpola l'art. 16-bis del D.Lgs. 546/1992, in primo luogo nella rubrica, che passa da “Comunicazione e notificazioni per via telematica”, in vigore dall'1 gennaio 2016 al 23 ottobre 2018, al nuovo “Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici”.

Il quarto periodo del previgente art. 16-bis comma 1, che recitava: ”Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.” è stato sostituito dal periodo “

La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della par

te”.

In realtà, impatto mitigato dal fatto che il previgente quarto periodo è stato sostituito dal nuovo comma 3-bis. “

I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni

.”

Meglio si chiarisce, rispetto alla precedente disposizione, che è la parte a potersi avvalere facoltativamente del sistema di notificazioni a mezzo PEC, indicando - come è previsto per la difesa tecnica – nel primo atto processuale il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Cade l'inciso “e il relativo indirizzo non risulta dai pubblici elenchi”, che aveva fatto ritenere che, qualora l'indirizzo di posta certificata fosse desumibile dai pubblici elenchi, non era scelta facoltativa della parte, ma conseguenza legale della pubblicità della sua casella di posta la notificazione in tale forma e a tale indirizzo.

La ulteriore modifica, in verità completomane, ma non particolarmente utile, contenuta nel nuovo quarto comma non pare aver introdotto alcuna significativa novità, essendo principio generale ormai consolidato fin da Cass. Civ., SS. UU. (sentenza n. 12924 del 9 giugno 2014) che "la nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori".

Anche Cass. civ. sez. I, 31 agosto 2017, n. 20626 ha ribadito, citando la massima delle SS.UU. sopra indicata, che “In applicazione di tali principi va affermato che, ai fini della corretta instaurazione del giudizio di appello nei confronti di una parte costituita con più difensori, è sufficiente la rituale notificazione a uno solo di essi, che avrà poi l'onere di comunicare l'evento anche all'altro al fine di valutare la migliore strategia difensiva per la parte rappresentata”.

Sebbene le massime si riferiscano a notificazioni di sentenze, il loro tenore non solo letterale, ma sostanziale è esplicito e non c'è dubbio che si faccia riferimento alla notificazione o comunicazione di ogni atto processuale.

Tenendo conto che dovrebbe operare il principio di cui agli artt. 1, 49, 61 e 62 del D.Lgs. 546/1992, cioè della residuale applicazione delle disposizioni del rito civile, di tali pseudonovelle, foriere di ulteriori incertezze interpretative, non si sentirebbe affatto il bisogno.

Deposito telematico

Il previgente comma 2 “In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.” viene sostituito dal seguente: “

Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'art. 16».

Altro preclaro esempio di complicazione e non semplificazione legislativa, se si tiene a mente il complesso delle disposizioni che emergono, more solito con grande confusione, da tali interpolazioni.

Ed infatti, la novità dovrebbe essere essenzialmente l'inciso “

ed ove lo stesso non sia reperibile dai pubblici elenchi

”, che ricopia la disposizione espunta dal vecchio comma 1 quarto periodo e giustamente non riproposta, nel caso di privata difesa stante la dichiarata natura facoltativa della utilizzazione della Pec, che se non viene indicata non può essere d'imperio ricavata per le notificazioni da pubblici elenchi.

Ma se così è non si capisce perché, a fortiori, ciò non debba applicarsi al caso dell'omissione della PEC da parte del difensore, che non può non avere la specifica conseguenza delle notificazioni e comunicazioni in segreteria, sia per un principio di parità di trattamento fra le parti processuali, sia per l'evidente impossibilità di assegnare alla segreteria una sorta di non precisato e non indicato onere di ricerca nei pubblici elenchi (quali poi? Quelli dei consigli degli ordini professionali, o solo gli elenchi camerali?) dell'indirizzo di posta certificata del difensore o della parte.

Del tutto incongrua, infine, tale ultima citazione in quanto se la parte è munita di difensore le notificazioni e comunicazioni è ad esso, e non alla parte che devono obbligatoriamente essere fatte, non esistendo alcun principio di fungibilità di comunicazioni o notificazioni alla parte personalmente o al difensore, e se invece si tratta di parte che sta in giudizio in proprio, dal sistema desumibile dal nuovo comma 3 bis appare evidente che o la parte indica l'indirizzo di posta elettronica nel primo atti processuale (ricorso o memoria di costituzione) oppure le comunicazioni e notificazioni dovranno esserle fatte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 e 16-bis, presso la segreteria della commissione.

Del resto, cuius commoda eius incommoda, e chi fa il difensore non può pretendere che, avendo omesso o errato nell'indicare la corretta PEC, qualcuno svolga funzioni integrative o suppletive della sua poca diligenza, esistendo del resto un alternativo mezzo legale convenzionale di notificazione e comunicazione degli atti e lo stesso vale per chi si difende da solo, che non può pretendere che una parte degli usuali oneri defensionali si trasferisca sull'amministrazione pubblica.

Obbligatorietà del deposito telematico a decorrere dal 1° luglio 2019

Il cuore del cambiamento è la sostituzione del comma 3 “Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione.”, che sanciva la facoltatività del PTT (e la sua attuazione prudentemente territoriale, come risultante dei decreti attuativi) con la novella “

Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel

decreto del Ministro dell'economia e delle finanz

e 23 dicembre 2013, n. 163

, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche”.

La disposizione derogatoria lascia qualche perplessità, sia per lo scarso coordinamento con ipotesi in cui ad esempio la notificazione sia effettuata in forme diverse da quelle ordinarie e venga autorizzata dal giudice nel rito civile (art. 151c.p.c., in cui non si fa riferimento ad alcuna eccezionalità) o dal giudice amministrativo (art. 52 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, in cui il potere è anche in questo caso affidato alla semplice discrezionalità del Giudice) sia perché la nozione stessa di “casi eccezionali”, e la inutile partizione di competenze fra Presidente, Presidente di sezione e Collegio rischia di creare ulteriori inutili confusioni, senza dire che non è chiaro se la norma postuli una preventiva autorizzazione rispetto all'incombente del deposito o se piuttosto non sia stata pensata, come pare più logico, anche per porre rimedio a quei casi in cui il malfunzionamento dei sistemi informatici abbia creato (ovviamente oggettivamente, e non per dato soggettivo) l'impossibilità di adempiere al deposito nei termini nell'ormai obbligatorio regime telematico.

Molto si chiarirà con i provvedimenti attuativi, senza dei quali ormai nessun rito telematico è in grado di funzionare, con buona pace del principio di riserva di legge che avrebbe dovuto ispirare le disposizioni processuali di ogni rito.

È ai provvedimenti attuativi che è ora demandata l'attuazione effettiva dell'intero rito tributario telematico, che tuttora non prevede, ad esempio, che il giudice formi e depositi in via telematica la sentenza, innovazione allo studio ed ormai prossima.

Lontano poi, ma questo vale per tutte le giurisdizioni, il momento – che era il traguardo designato della digitalizzazione dei riti – in cui non dovrebbe più esistere un fascicolo cartaceo del processo, ma solo un fascicolo telematico, a cui tutte le parti processuali e tutti i soggetti del processo, compresi quelli pubblici, potranno attingere senza alcun ostacolo e senza alcuna necessità di trasposizione cartacea o di altro tipo di supporti.

Corollario della obbligatorietà del deposito telematico degli atti è l'introduzione dopo l'articolo 25 dell'art. 25-bis (Potere di certificazione di conformità), il quale prevede che:

1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'

art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

” e, comma 2, che “

Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell'

articolo

14 del decreto del MEF 23 dicembre 2013, n. 163

, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.

Al comma 3 si prevede che “

La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico

” ed infine che

4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia

”.

Attestazione di conformità della copia informatica o cartacea

Conseguenza del nuovo regime di certificazione di conformità degli atti processuali è che, comma 5, “

Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali

.”, con le conseguenti responsabilità di natura penale in caso di falsa certificazione.

In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche,

il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'

art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

, provvedono ai sensi dell'

art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 21 gennaio 1994, n. 53

. 1-bis,

che prescrive che qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3-bis (cioè nelle forme usuali) l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Norma di chiusura, “

In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis

.”.

Anche qui, con la previsione che “

i soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale

” si rafforza la sanzione per l'eventuale violazione dei doveri di corretta certificazione di conformità delle notificazioni e degli atti comunicati o notificati.

La novella contiene inoltre una disposizione interpretativa dall'evidente contenuto ad efficacia retroattiva: “

L'

articolo 16-bis, comma

3, del decreto legislativo 31

dicembre

1992, n. 546

, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal

decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze 23

dicembre

2013, n

. 163

, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

È qui chiaro che il legislatore ha voluto eleminare ogni incertezza sul tema della legittimità della costituzione in giudizio o della proposizione di gravame in forma digitale ove l'avvio del procedimento fosse stato nelle forme analogiche, tesi ad esempio respinta, dopo la pronuncia di primo grado, da CTR Emilia-Romagna Bologna, sez. XII, 16 lugllio 2018, n. 1908, ma fatta propria da CTR Lazio Roma, sez. XVI, 9 maggio 2018, n. 3014 ai fini dell'ammissibilità del gravame e da CTP Lazio Latina, sez. VI, 15 marzo 2018, n. 268 ai fini della ritualità della costituzione in giudizio telematica dell'Agenzia a contrasto di un ricorso analogico.

Rimane il tema, affrontato ad esempio da CTP Foggia Sez. IV, 5 febbraio 2018, n. 104 secondo cui “Va poi escluso che la modalità di costituzione (cartacea) adottata dal ricorrente possa influenzare le modalità di costituzione del resistente, obbligandolo a scegliere la stessa forma di costituzione. E tanto perché l'art. 2 comma 3 del Decreto del 23 dicembre 2013 n. 163 - Min. Economia e Finanze, recante il Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014 si limita a stabilire tale obbligo per la sola parte che abbia adottato in primo grado le modalità telematiche, senza in alcun modo condizionare le scelte della controparte ("La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore").”

Tale motivazione, infatti, farebbero rimanere irrisolta - o meglio non chiaramente risolta - la questione, stante il tenore letterale della norma interpretativa dell'art. 16 bis, quando ad utilizzare il rito telematico in appello fosse la stessa parte che aveva invece essa stessa prescelto la modalità analogica.

Opportuna, anzi necessaria, si imporrà pertanto anche la consequenziale modifica, interpretando la ratio della norma interpretativa, dei decreti attuativi della disposizione legislativa che, in verità, sono stati la fonte delle incertezze giurisprudenziali assai più del sintetico dettato normativo.

Del resto, nel dirimere la controversia affidatale la stessa Commissione di Foggia (cit.) aveva richiamato la Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016, che aveva chiarito che "La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831/2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte".

Non si può che convenire sulla conseguente considerazione della Commissione di prima cura che “in generale in assenza di concreto pregiudizio per il diritto di difesa della parte, anche la eventuale violazione di una norma processuale rimarrebbe priva di effetto invalidante dell'atto medesimo”, principio a cui le Corti, non solo tributarie, dovrebbero stabilmente ispirarsi.

Per converso, tuttavia si deve citare Cass. civ. Sez. VI-T, 17 aprile 2018, n. 9430, secondo cui ad esempio “Nel processo tributario le notifiche a mezzo posta elettronica certificata sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del cosiddetto processo tributario telematico; in particolare, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le notifiche tramite pec degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1° dicembre 2015 esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria. Al di fuori delle ipotesi consentite, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente ed, in quanto tale, non sanabile”, assai poco sostanzialistica, se letta alla luce del principio pur affermato dalle sezioni unite sopra citate.

Le norme interpretative attuative che auspichiamo dovrebbe evitare il ripetersi di ogni tipo di incertezza.

In conclusione

Non esitiamo infine a definire singolare - sia quanto a ratio legis sia quanto ad effettiva motivazione del Legislatore, che sospettiamo più prosaica dell'apparente finalità di ampliamento dell'efficienza del processo tributario - l'ultimo contenuto della novella processuale: “

La partecipazione delle parti all'udienza pubblica di cui all'

art. 34

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.

546

,

può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza. Con uno o più provvedimenti del direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza. Almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto

il collegamento audiovisivo a distanza

.”.

La misura - che appare tratteggiare analoghe misure del processo penale - è sconosciuta al rito civile e quelli speciali amministrativo e contabile e non se ne comprendono bene la ratio e le finalità pratiche.

Se infatti nel processo penale l'udienza a distanza ha evidenti finalità di congiunzione dei diritti difensivi e di partecipazione all'udienza con le necessità organizzative e di sicurezza, sfugge quali impellenti necessità delle parti impongano una misura, che peraltro appare destinata ad essere introdotta solo in alcune commissioni, alla cui attuazione sono peraltro necessarie specifiche attrezzature, che non sono certo al momento installate nelle commissioni, prive talvolta dei supporti informatici minimi e che vi è da dubitare siano di interesse mediamente anche dei difensori delle parti private.

Appare evidente in realtà la finalità di consentire una sorta di collegamento preferenziale fra Agenzie e Commissioni, onde evitare la trattazione tradizionale dell'udienza pubblica, che in verità ne resterebbe snaturata, non essendo ivi prevista, come nel processo penale, né audizione di testi né interventi personali delle parti, ma dichiarazioni dei difensori che non c'è motivo di delocalizzare rispetto alla sede istituzionale della Commissione.

Peraltro, stante l'inapplicabilità del rito “

a distanza

” al processo di Cassazione, che segue le regole proprie del rito civile, addirittura al momento non telematico, e che è tuttora il vero imbuto, per tempi e numeri, del processo tributario, appare auspicabile che il legislatore in sede di conversione faccia a meno di tale inutile (ed inutilmente costosa) innovazione, destinata fra l'altro a scavare solchi superflui fra commissioni dotate di mezzi a distanza ed altre no, così come di parti processuali attrezzate ed altre prive dei necessari mezzi per affrontare questa estemporanea innovazione processuale.

L'obbligatorietà del rito telematico, infine, partirà, per tutti i giudizi che saranno instaurati in primo e secondo grado a decorrere dal primo luglio 2019.

L'ennesima novella in tema di processo tributario poco nerboruta e poco attenta alle effettive tematiche che attraversano il mondo della giurisdizione sull'imposizione fiscale, che attende ben più significative misure di riordino, primo fra tutti quello dello status dei magistrati tributari.

Fonte: iltributario.it

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