Redazione Scientifica
26 Novembre 2018

La Sezione ha di recente chiarito, con statuizione richiamata dalla sentenza appellata che la cooptazione è...

La Sezione ha di recente chiarito, con statuizione richiamata dalla sentenza appellata (Cons. St., V, 21 giugno 2017 n. 3036) che la cooptazione è un istituto di carattere speciale che abilita un soggetto, privo dei prescritti requisiti di qualificazione (e, dunque, di partecipazione), alla sola esecuzione dei lavori nei limiti del 20%, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione SOA, per cui il soggetto cooptato: non può acquistare lo status di concorrente; non può acquistare alcuna quota di partecipazione all'appalto; non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi; non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente; non può, in alcun modo, subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire.

Pertanto, in positivo, è richiesto che il ricorso alla cooptazione, alla luce del carattere eccezionale e derogatorio dell'istituto, scaturisca da una dichiarazione espressa e inequivoca del concorrente, per evitare che un uso improprio della stessa consenta l'elusione della disciplina inderogabile in tema di qualificazione e di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica (Cons. St., n. 3036/2017).

In negativo, è richiesto che la società asseritamente cooptata non abbia tenuto un comportamento tale da manifestare “la volontà, oltre che di eseguire lavori, anche di impegnarsi direttamente nei confronti della Amministrazione appaltante al pari di una sostanziale associata” (Cons. St., IV, 3 luglio 2014, n. 3344).

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