Verifica di congruità delle offerte e costo della manodopera

Redazione Scientifica
27 Novembre 2018

La verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzata ad accertare l'attendibilità e la serietà della stessa nonché l'effettiva possibilità...

La verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzata ad accertare l'attendibilità e la serietà della stessa nonché l'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte e la relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla p.a. che, come tale, è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato, renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta. Il giudice amministrativo non può procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, che rappresenterebbe un'inammissibile invasione della sfera propria della p.a., ma può solo verificare il giudizio sotto i profili della logicità, della ragionevolezza e dell'adeguatezza (tra le più recenti, Cons. St., sez. V, 17 maggio 2018, n. 2953; 24 agosto 2018, n. 5047; sez. III, 18 settembre 2018, n. 5444).

Quanto poi alla questione dei costo della manodopera è stato più volte ribadito che i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell'offerta, con la conseguenza che l'eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali non legittima di per sé un giudizio di anomalia o di incongruità occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Cons. St., sez. III, 9 dicembre 2015, n. 5597; sez. V, 31 marzo 2017, n. 1495), precisandosi in particolare che in sede di gara, l'offerta del servizio verso un corrispettivo inferiore al minimo stabilito nelle tariffe ministeriali non determina l'immediata invalidità dell'offerta con effetto di esclusione automatica dalla gara; la stazione appaltante deve far luogo alla verifica in concreto dell'anomalia al fine di controllare la serietà e l'affidabilità dell'impresa, in base ai parametri di congruità ordinariamente praticati; in tali casi, infatti, è il concorrente che deve dimostrare la congruità economica dei conteggi posti a base del suo business plan con riferimento ai lavoratori concretamente impiegati, anche a mezzo dell'analitica indicazione dei loro nominativi, della loro data di assunzione e di cessazione, della relativa tipologia di rapporto, delle retribuzioni e del numero di ore lavorate, della sussistenza di sgravi previdenziali, ecc.; perché possa dubitarsi della congruità dell'offerta, occorre che le discordanze siano considerevoli e palesemente ingiustificate (Cons. St. sez. III, 29/08/2018, n.5084).

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