Ratio del nuovo rito superaccelerato.

Redazione Scientifica
26 Novembre 2018

Con il rito cd. “superspeciale” di cui al comma 2-bis dell'art. 120 cod. proc. amm. il legislatore ha avuto lo scopo di definire...

Con il rito cd. “superspeciale” di cui al comma 2-bis dell'art. 120 c.p.a. il legislatore ha avuto lo scopo di definire prontamente la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all'esame delle offerte (Cons. St, commissione speciale, parere n. 885 dell'1 aprile 2016), creando un nuovo modello complessivo di contenzioso a duplice sequenza, disgiunto per fasi successive del procedimento di gara, dove la raggiunta certezza preventiva circa la res controversa della prima è immaginata come presupposto di sicurezza della seconda (Cons. St., sez.V, ord. 15 marzo 2017, n. 1059).

L'esigenza di “cristallizzazione” della platea dei partecipanti in un momento antecedente all'esame delle offerte voluto dal legislatore implica, quanto più possibile, la sincronicità dei tempi delle differenti azioni giurisdizionali che i diversi partecipanti possono esperire, sincronicità che può essere tendenzialmente perseguita solo a partire dall'individuazione di un dies a quo per l'impugnazione dei provvedimenti di ammissione/esclusione uguale per tutti i concorrenti e agevolmente individuato in quello di pubblicazione dei relativi provvedimenti, regola che, pur soffrendo di alcune eccezioni (mancata pubblicazione; conoscenza anticipata) delinea una sub-fase che attiene all'ammissione delle offerte e che comprende anche il loro esame estrinseco/formale al fine di riscontrare l'assenza di irregolarità ovvero carenze documentali tali da comportarne l'esclusione a termini di lex specialis: con la conseguenza che tutte le ragioni di esclusione o mancata esclusione che attengono a questa fase preliminare della procedura devono essere sottoposte al vaglio giurisdizionale, a pena di decadenza, mediante lo speciale rimedio processuale di cui al comma 2-bis dell'art. 120 c.p.a., laddove tutte le ragioni di esclusione/mancata esclusione che siano emerse nella successiva fase di valutazione delle offerte ricevono tutela giurisdizionale mediante l'ordinario regime (pure esso, tuttavia, speciale) del processo appalti (Cons. St., III, 20 agosto 2018 n. 4983).

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