In tema di project financing, l'amministrazione non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l'affidamento della relativa concessione

Redazione Scientifica
26 Novembre 2018

In tema di project financing, anche una volta dichiarata di pubblico interesse la proposta del privato e individuato il promotore...

In tema di project financing, anche una volta dichiarata di pubblico interesse la proposta del privato e individuato il promotore, l'amministrazione non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l'affidamento della relativa concessione, posto che:

a) tale scelta costituisce una tipica e prevalente manifestazione di discrezionalità amministrativa nella quale sono implicate ampie valutazioni in ordine all'effettiva esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, tali da non potere essere rese coercibili nell'ambito del giudizio di legittimità che si svolge in sede giurisdizionale amministrativa (Cons. St., Sez. III, 20/3/2014, n. 1365; 30/7/2013, n. 4026; 24/5/2013, n. 2838; Sez. V, 6/5/2013, n. 2418);

b) la posizione di vantaggio acquisita per effetto della dichiarazione di pubblico interesse si esplica solo all'interno della gara, una volta che la decisione di affidare la concessione sia stata assunta (Cons. St., Sez. V, 21/6/2016, n. 4177).

Sotto il profilo della responsabilità civile, ne consegue che anche dopo l'approvazione della proposta non sorge un distinto, speciale e autonomo rapporto precontrattuale, interessato dalla responsabilità precontrattuale, a che l'amministrazione dia poi comunque corso alla procedura di finanza di progetto. La valutazione amministrativa della perdurante attualità dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera continua a essere immanente. Si tratta infatti di considerare, sino all'affidamento, l'attualità e la convenienza della realizzazione, senza condizionamenti finanche da eventuali previ e informali contatti, finalizzati all'elaborazione della proposta da parte del promotore.

Ne discende ancora che in detta elaborazione e conseguente presentazione di progetto e accessori vi è, da parte del promotore, un'assunzione consapevole di rischio a che quanto proposto non venga poi realizzato (Cons. St., Sez. V, 18/1/2017, n. 207).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.