Assegno divorzile: assicurata al coniuge debole una tutela in chiave perequativa e compensativa

Redazione Scientifica
30 Novembre 2018

Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, il giudizio di adeguatezza dei mezzi, a disposizione del coniuge economicamente più debole ex art. 5, comma 6 legge n. 898/1970, impone una valutazione che tenga conto...

Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, il giudizio di adeguatezza dei mezzi, a disposizione del coniuge economicamente più debole ex art. 5, comma 6 legge n. 898/1970, impone una valutazione che tenga conto sia della situazione economico-patrimoniale del richiedente, che del profilo soggettivo dello stesso, e che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale. In tal modo viene garantita al coniuge economicamente più debole una tutela in chiave perequativa, ogni qual volta sussista una disparità di condizioni economico-patrimoniali, anche laddove le stesse non derivino dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare. Al tempo stesso, però, viene assicurata una funzione compensativa, nella misura in cui l'assegno è finalizzato a ristorare il coniuge che abbia sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa in ragione di scelte endofamiliari (nel caso di specie, è stato provato che la ex moglie richiedente l'assegno dispone di un proprio patrimonio mobiliare, immobiliare e di un emolumento pensionistico che, complessivamente considerati, escludono ogni possibilità di riconoscere un assegno divorzile in favore della stessa, non sussistendo prova alcuna invece in merito al contributo fornito dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio comune).

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