Sì all’assegno divorzile anche se la condotta della moglie ha causato problemi di salute all’ex marito
16 Novembre 2018
Il caso. Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di dichiarare lo scioglimento del matrimonio con la convenuta, riconoscendo che nulla le era dovuto a titolo di assegno divorzile.
La disparità economica è conseguenza dei ruoli endofamiliari. Il Tribunale di Milano richiama e condivide l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018. Se, nel caso di specie, da un punto di vista meramente assistenziale si rileva una evidente disparità reddituale e patrimoniale tra le parti, sotto un profilo composito (assistenziale-compensativo) deve ritenersi che le condizioni economiche deteriori della convenuta siano conseguenza dei ruoli endo-familiari che hanno caratterizzato l'unione coniugale tra le parti, ruoli che si presume siano stati condivisi o comunque accettati dal ricorrente, e della vicenda matrimoniale protrattasi per 15 anni. Poiché tale situazione di disparità difficilmente potrà essere colmata in considerazione dell'età della convenuta (52 anni) e dei suoi problemi personali (connessi a situazioni di abuso di alcol e instabilità personale) che rendono inverosimile la possibilità di reperire un'occupazione che le garantisca un reddito stabile e adeguato, il Tribunale di Milano riconosce in capo alla stessa il diritto a percepire un assegno divorzile.
L'indegnità del coniuge non osta al riconoscimento dell'assegno divorzile. Non risultano a tal fine ostativi i problemi di alcolismo della convenuta e la condotta dalla stessa tenuta nei confronti del marito prima e dopo la separazione, condotta che ha causato a quest'ultimo un grave stato depressivo e di agitazione e che ha portato a un peggioramento delle sue condizioni di salute. Le condotte mantenute prima della separazione, infatti, devono ritenersi superate dal fatto che il coniuge abbia acconsentito a sottoscrivere un verbale di separazione consensuale con conseguente rinuncia alla richiesta di separazione con addebito. Le condotte successive alla separazione, invece, non hanno alcun rilievo ai fini della valutazione del diritto all'assegno, non riconoscendo il nostro ordinamento l'istituto del divorzio con addebito né il criterio dell'indegnità del coniuge quale presupposto per il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile. |