Sentenza di fallimento notificata via PEC dalla Cancelleria e decorrenza del termine per il reclamo

Redazione scientifica
03 Dicembre 2018

La Cassazione precisa che la notifica della sentenza di fallimento effettuata dalla Cancelleria tramite PEC al difensore del fallito è idonea a far decorrere il dies a quo del termine per esperire il reclamo.

Il fatto. La Corte di appello ha revocato il fallimento di un'impresa dichiarato dal Tribunale, disattendendo l'eccezione preliminare di tardività del reclamo ex art. 18 l.f. sollevata dalle creditrici istanti. I Giudici hanno infatti ritenuto tempestivo il reclamo proposto dal fallito, facendo decorrere il termine di 30 giorni per impugnare la sentenza dichiarativa di fallimento dal momento della comunicazione della stessa alla persona fisica del fallito e non dalla notificazione al difensore effettuata via PEC dalla Cancelleria.
Avverso la decisione della Corte d'appello hanno proposto ricorso le creditrici deducendo che erroneamente la Corte territoriale non abbia ritenuto la notifica effettuata via PEC idonea a far decorrere il termine per reclamare.

Rileva il momento della notificazione via PEC. La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, ribadendo che in materia fallimentare (ex art. 18 l.f.) la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante PEC, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in Cassazione.
I principi validi per le notifiche telematiche in generale (art. 16, d.l. n. 179/2012), infatti, si applicano anche alle notifica delle sentenze di fallimento e quindi le notificazioni della Cancelleria via PEC si considerano perfezionate con riferimento alla data e all'ora della sua ricezione nella casella di posta elettronica del destinatario.
Inoltre, sottolineano i Giudici, in forza dell'art. 14 del d.l. n. 179/2012 “le comunicazioni e notificazioni a cura della Cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica” e dunque la distinzione tra comunicazione e notificazione non esiste più, avendo perso la sua valenza sostanziale.
La Cassazione chiarisce che, applicando i sopradetti principi, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare il reclamo proposto dal fallito inammissibile per tardività. Infatti, il termine per impugnare è decorso dalla data della notificazione via PEC effettuata dalla Cancelleria e, dunque, il reclamo proposto dal fallito risulta presentato oltre il termine dei 30 giorni.
Per i motivi sopraesposti la Cassazione accoglie il ricorso delle creditrici.

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