Sentenza di fallimento notificata via PEC dalla Cancelleria e decorrenza del termine per il reclamo
03 Dicembre 2018
Il fatto. La Corte di appello ha revocato il fallimento di un'impresa dichiarato dal Tribunale, disattendendo l'eccezione preliminare di tardività del reclamo ex art. 18 l.f. sollevata dalle creditrici istanti. I Giudici hanno infatti ritenuto tempestivo il reclamo proposto dal fallito, facendo decorrere il termine di 30 giorni per impugnare la sentenza dichiarativa di fallimento dal momento della comunicazione della stessa alla persona fisica del fallito e non dalla notificazione al difensore effettuata via PEC dalla Cancelleria.
Rileva il momento della notificazione via PEC. La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, ribadendo che in materia fallimentare (ex art. 18 l.f.) la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante PEC, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in Cassazione. |