Sulla sostituzione della società cooperativa designata dal consorzio al quale appartiene

Diego Campugiani
30 Novembre 2018

Il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell'esecuzione dei lavori, è tale che l'attività compiuta da essa è imputata unicamente al consorzio, da considerarsi l'unico effettivo partecipante alla gara.

Il caso. Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado con la quale il giudice adito aveva respinto il ricorso promosso dal RTI escluso da una procedura di gara perché la società cooperativa designata per l'esecuzione dell'appalto dal consorzio stabile mandante era stata posta in liquidazione coatta amministrativa prima della conclusione della procedura. La stazione appaltante, infatti, ricevutane notizia dal raggruppamento, aveva ritenuto che, nel caso di specie, non fosse possibile procedere all'estromissione della società in decozione dalla compagine delle imprese indicate per l'esecuzione. Il Consiglio di Stato, rilevato che il consorzio mandante risultava essere costituito ai sensi della l. n. 25 giugno 1909 n. 422, ha ritenuto che i consorzi in questione siano soggetti giuridici a se stanti, distinti dal punto di vista organizzativo e giuridico dalle cooperative consorziate che ne fanno parte. Detti consorzi, infatti, partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti loro propri, pur facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che, invero, costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo. Di tal ché il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell'esecuzione dei lavori, è tale che l'attività compiuta dalle consorziate è imputata unicamente al consorzio (in termini Cons. Stato, Ad. Pl., 20 maggio 2013, n. 14; Cons. St., Sez. V, 17 luglio 2017, n.3505). Il “concorrente” è quindi il solo consorzio, e non le imprese designate per l'esecuzione della commessa, con la conseguenza che quest'ultima all'occorrenza può sempre essere estromessa o sostituita senza che ciò si rifletta sul rapporto esterno tra consorzio concorrente e stazione appaltante (Cons. Stato, 2 gennaio 2012, n. 12; Cons. Stato, Sez. VI, 29 aprile 2003, n. 2183). Non è idonea a giustificare una diversa conclusione, la circostanza che anche la consorziata indicata quale esecutrice sia tenuta a dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale (oltre che speciale). Tale dichiarazione, infatti, è richiesta al solo fine di evitare che soggetti non titolati possono eseguire la prestazione, ma non permette di ricondurre la società consorziata nel novero dei concorrenti.

In conclusione, l'eventuale perdita dei requisiti da parte della consorziata esecutrice comporta semplicemente l'onere di estrometterla o sostituirla con altra consorziata, ma non incide sul possesso dei requisiti di partecipazione del consorzio concorrente.