Sull'ambito di applicazione dei CAM (criteri minimi ambientali) di cui dall'art. 34, comma 3, c.c.p.

Diego Campugiani
30 Novembre 2018

L'ambito di applicazione dei CAM (criteri minimi ambientali) è limitato dall'art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, alle categorie di operazioni economiche incluse nel «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» di cui al D.M. 11 aprile 2008.

Il caso. Il TAR ha respinto il motivo di ricorso con il quale, l'impresa partecipante alla gara per la produzione, fornitura e posa in opera di dispositivi per la segnaletica esterna ed interna, ha contestato le legittimità della procedura per non aver tenuto conto l'Amministrazione, nella predisposizione della documentazione di gara, dei CAM (Criteri Ambientali Minimi), così come fissati dal richiamato DM 11 aprile 2008. L'art. 34 del Codice appalti, infatti, stabilisce che le stazioni appaltanti «contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (cd. GPP, Green Public Procurement), mediante il rispetto dei c.d. CAM stabiliti da decreto ministeriale, i quali devono essere tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara. La tesi di parte ricorrente assumeva che i predetti CAM dovessero essere tenuti in considerazione anche per la gara in causa, poiché i dispositivi per la segnaletica esterna ed interna dovevano essere ritenuti compresi nel novero della previsione dell'allegato 1 al citato D.M., relativa alla «fornitura e [al] servizio di noleggio di arredi per interni», sì da trovare applicazione la previsioni del comma 3 dell'art.34 del Nuovo Codice, ai sensi del quale «l'obbligo … si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione». Il TAR ha ritenuto che pur in un quadro disciplinare complesso e non rigorosamente delineato, debba escludersi che nella fattispecie sussistesse l'obbligo di applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al DM 11 gennaio 2017, poiché il Piano di Azione adottato con il DM, nel menzionare gli “arredi interni”, indica i soli «mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura», ossia arredi in “senso proprio”, così da escludere la «fornitura e posa in opera di dispositivi per la segnaletica interna ed esterna». È stato ritenuto infatti che l'art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 (norma primaria), nel rinviare alle categorie di operazioni economiche di cui al DM 11 aprile 2008 (norma secondaria) non ammette definizione del concetto di “arredi” sulla base di documenti esterni (nel caso di specie l'elenco dei prodotti con relativi codici CPV presente nel sito www.acquistinretepa.it), contenenti l'elencazione di prodotti per altri fini e senz'altro privi di valenza normativa. Diversamente ragionando ne sarebbe svilito, fino ad eliderlo del tutto, il principio di legalità.

In conclusione, l'applicazione dei CAM nella documentazione di gara è dovuta solo se l'oggetto dell'affidamento è espressamente menzionato nelle categorie di operazioni economiche incluse nel «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» di cui al D.M. 11 aprile 2008.

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