Giurisdizione ordinaria sulle controversie per l’affidamento in subconcessione di aree aereoportuali “duty free” e per la rivendita di giornali e tabacchi

Redazione Scientifica
29 Novembre 2018

Condivide la giurisprudenza della Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. un., 27 febbraio 2017, n. 4884; 18 aprile 2016, n. 7663; 25 giugno 2002, n. 9288 e 9233) e del Giudice amministrativo...

Condivide la giurisprudenza della Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. un., 27 febbraio 2017, n. 4884; 18 aprile 2016, n. 7663; 25 giugno 2002, n. 9288 e 9233) e del Giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2018, n. 590; 18 dicembre 2017, n. 5930; 24 aprile 2017, n. 1892 e n. 1897) secondo cui devono essere proposte dinanzi al giudice ordinario le controversie relative alle procedure di gara relative all'affidamento in subconcessione dei servizi commerciali da svolgersi negli aeroporti non rientranti nella previsione di cui all'Allegato A al d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18 (attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità), che viene ad individuare i servizi aeroportuali soggetti alla disciplina pubblicistica di cui al decreto legislativo.

Con tutta evidenza, si tratta di orientamento giurisprudenziale pienamente applicabile alla fattispecie, non essendo possibile riportare l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti in regime di duty free ed anche di rivendita tabacchi, riviste e giornali, non in regime di duty free; alle previsioni di cui all'Allegato A al d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, neanche per effetto del particolare regime doganale della vendita duty free, essendo le attività di assistenza doganale contemplate nel detto allegato solo in quanto accessorie all'attività di movimentazione merci e non ad altre attività commerciali di vendita.

Manifestamente irrilevante è poi il fatto che la Stazione appaltante si sia autovincolata ad applicare la normativa in materia di appalti pubblici, dovendo attribuirsi rilevanza, ai sensi dell'art. 133, 1° comma lett. e) n. 1 del c.p.a. all'obbligo normativo di applicare la normativa comunitaria e i procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale e non alla libera scelta di chi abbia indetto la gara di applicare la normativa pubblicistica, pur in assenza di specifici vincoli in proposito (Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2015, n. 2008).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.