Certificati ambientali “equivalenti” e interpretazione del bando di gara

Redazione Scientifica
29 Novembre 2018

È illegittima l'operazione interpretativa svolta dalla stazione appaltante sulla legge di gara per premiare il possesso di una qualunque certificazione ambientale, pur...

È illegittima l'operazione interpretativa svolta dalla stazione appaltante sulla legge di gara per premiare il possesso di una qualunque certificazione ambientale, pur avendo il bando esplicitamente menzionato due tipi di certificazioni (ISO 14001 e EMAS) aventi disciplina e validità a livello eurounitario.

Qualora la legge di gara richieda esplicitamente e inequivocabilmente un tipo di certificazione appartenente ad un preciso sistema europeo di certificazione non può essere letta, se non violando la par condicio dei concorrenti, come riferita a qualunque generica tipologia di certificazione ambientale.

D'altro canto l'art. 87 del d.lgs. n. 50/2016 recita: “Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.”

Tale indicazione del bando si inserisce in un puntuale quadro normativo che già pone e risolve il problema di eventuali effetti sproporzionatamente restrittivi in danno dei concorrenti; la normativa infatti considera ex lege equivalenti non solo le menzionate certificazioni del sistema ISO/EMAS e quelle rilasciate da organismi accreditati ma ammette anche per l'operatore economico la possibilità di dimostrare di non possederle senza colpa e di avere, nella sostanza, caratteristiche equivalenti.

Al più, l'art. 87 “eterointegra” il bando in senso favorevole ai concorrenti precisando che, in ogni caso, la prova di non avere (incolpevolmente) i certificati richiesti e di avere tuttavia una equivalenza di caratteristiche tecniche sarebbe sempre ammessa in ossequio a generali principi di proporzionalità e non discriminazione (non venendo qui in causa il favor partecipationis, posto che il requisito è richiesto per ottenere un miglior punteggio e non ai fini dell'ammissione in gara). Non si tratta dunque di alcuna eterointegrazione del bando di gara (al limite vi è una eterointegrazione di favore), quanto piuttosto di una piana e coerente lettura della legge di gara alla luce della normativa di riferimento.

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