In data 24 settembre 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legge recante
Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.Tre le macro-aree tematiche del provvedimento: disciplina dell'immigrazione, contrasto a terrorismo e mafie e riorganizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (A.N.B.S.C.).In sede di conversione in legge sono poi state inserite altre disposizioni - piuttosto eterogenee tra loro - in tema di modifiche al codice della strada, gestione dei rifiuti, oneri informativi a carico di forze dell'ordine e magistratura in caso di arresto o detenzione di madri con prole di età minore, funzioni della polizia penitenziaria e persino di “parcheggiatori abusivi”.Qualche giorno dopo il Presidente della Repubblica ha emanato il testo, al quale nel frattempo erano state apportate lievi modifiche, ritenendo sussistenti le straordinarie necessità e urgenza di introdurre norme per rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso, al miglioramento del circuito informativo tra le Forze di polizia e l'Autorità giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali, nonché mirate ad assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno e a introdurre strumenti finalizzati a migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Agenzia Nazionale, attraverso il rafforzamento della sua organizzazione, nell'intento di potenziare le attività di contrasto alle organizzazioni criminali.In origine i decreti avrebbero dovuto essere due, uno sull'immigrazione e il secondo su sicurezza e gestione dei beni confiscati; poi, però, sono state apportate delle modifiche e i due schemi, come visto, sono stati accorpati in un unico provvedimento.Il testo,
d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018 ed è vigente dal giorno seguente; è stato quindi convertito in
legge 1 dicembre 2018, n. 132. Come accennato, la legge di conversione ha apportato numerose modifiche, recependo le indicazioni derivanti dai complessi e – a volte – tumultuosi lavori parlamentari. Essa si compone di quattro Titoli:
- il primo, articolato a sua volta in quattro Capi, reca le disposizioni in materia di rilascio di permessi di soggiorno per motivi di carattere umanitario e di contrasto all'immigrazione illegale (artt. 1-6), protezione internazionale (artt. 7-13), cittadinanza (art. 14), giustizia (artt. 15-15-ter);
- il Titolo secondo è invece destinato alle norme in tema di sicurezza pubblica e prevenzione del terrorismo (Capo I, artt. 16-23-bis), misure di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa (Capo II, artt. 24-29-bis) e occupazione arbitraria di immobili (Capo III, artt. 30-31-ter);
- il Titolo terzo è strutturato in due Capi, di cui il primo (artt. 32-35-sexies) contiene norme per migliorare la funzionalità del Ministero dell'Interno, laddove il secondo (artt. 36-38-bis) va a innovare la disciplina sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
- infine, il Titolo quarto (artt. 39-40) reca le disposizioni transitorie e finali.
La legge si presenta come un insieme composito di disposizioni che sono andate a incidere, talora in maniera particolarmente profonda, talaltra molto più sfumata, in diversi settori dell'ordinamento, spaziando dalla gestione amministrativa del fenomeno migratorio al contrasto al terrorismo, alla corruzione e alle mafie e tentando di apportare una serie di miglioramenti e correttivi, funzionali a raggiungere in modo più rapido ed efficace alcuni obiettivi specifici, quali la salvaguardia della sicurezza pubblica, la lotta contro il malcostume e la criminalità organizzata e la razionale destinazione dei beni confiscati.Invero, è il caso di osservare che mentre alcuni interventi appaiono estremamente circoscritti e mirati a risolvere problematiche settoriali (si pensi, ad esempio, all'estensione operata con l'
art. 16 del testo in commento dei meccanismi di controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, ai reati di cui agli
artt. 572,
maltrattamenti in famiglia, e
612-bis c.p.,
atti persecutori o c.d. stalking), altrove si assiste a un vero e proprio tentativo di riordino in parte qua della materia, attuato mediante l'introduzione di nuove norme, la correzione di refusi derivanti dalla stratificazione legislativa, lo spostamento e la riallocazione di talune disposizioni ovvero l'abrogazione di altre, introdotte solo pochi mesi fa con la
l. 161/2017, di riforma del codice antimafia. Quello relativo al sistema delle
misure di prevenzione personali e patrimoniali si presenta come l'intervento modificativo più ambizioso e di maggiore pregnanza, accanto alle novità in tema di contenimento del fenomeno migratorio e protezione internazionale; esso va a innestarsi sul corpus del Codice Antimafia, già interessato da molteplici azioni correttive e modificative nel corso degli anni, di cui le ultime in ordine di tempo risalgono solo al novembre 2017 e al maggio 2018. Si osserva, sul punto, che in alcuni casi il presente testo si è reso necessario proprio per correggere alcune aporie del sistema, nonché taluni squilibri nel rapporto tra organi dello Stato, che si erano determinati a causa dei numerosi, ravvicinati e non sempre tra loro ben coordinati interventi di modifica che hanno interessato il settore.Altrove si è, invece, voluto
estendere l'ambito applicativo di taluni strumenti di controllo di pubblica sicurezza (si pensi al Daspo e al Daspo urbano, introdotto nel 2017 dal c.d. decreto Minniti) al fine di renderli più efficaci e funzionali al raggiungimento delle finalità cui sono sottesi. Come si legge nella relazione illustrativa, è stata pure prevista l'introduzione di norme finalizzate a
rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, nonché al miglioramento del circuito informativo tra le Forze di polizia e l'Autorità giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali. A tal fine, sono state varate disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della
polizia locale e un'apposita norma finalizzata a consentire anche alle polizie locali (il testo del decreto legge parlava solo e specificamente della Polizia municipale) di utilizzare in via sperimentale armi comuni a impulso elettrico (c.d. taser), in analogia a quanto recentemente disposto per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.Va nello stesso senso la norma di interpretazione autentica dell'
articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, introdotta in sede di conversione, secondo la quale gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, nonché nei casi di operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.Tali disposizioni concretizzano specifici interventi nell'ambito della
prevenzione di reati connotati da profili di rilevante allarme sociale, in considerazione anche della frequenza degli stessi in questo momento storico; si pensi, ad esempio, all'estensione dei controlli attraverso dispositivi elettronici per particolari fattispecie di reato (maltrattamenti e stalking), nonché alle prescrizioni in materia di contratti di noleggio per la prevenzione di atti di terrorismo.Proprio al fine di rendere più efficace la
prevenzione nella lotta al terrorismo, esaminate le peculiari modalità di esecuzione di diversi attentati recenti, si è ritenuta la necessità di intervenire con disposizioni finalizzate ad incidere (eliminando o quantomeno attenuando) i rischi di possibili analoghe iniziative nel nostro Paese: pertanto, si è cercato di potenziare i sistemi informativi per il contrasto al terrorismo internazionale, nonché di dettare modalità operative che consentano una ancor più rapida ed efficace circolarità dei flussi informativi tra Ced e Forze di polizia.Proprio l'evidente carattere composito del testo impedisce per il momento di tracciare un bilancio definitivo della riforma che, tuttavia, almeno per quanto attiene alla materia delle misure di prevenzione, potrebbe essere accolta favorevolmente dagli interpreti, avendo essa eliminato alcune aporie del sistema che si erano determinate in base all'assetto previgente, rafforzato le dotazioni dell'Agenzia Nazionale e semplificato le procedure di destinazione dei beni confiscati andando nella direzione di una loro maggiore “redditività”. Peraltro, va detto che se la scelta della decretazione di urgenza appare condivisibile avuto riguardo ad alcune tematiche di grande attualità e di estremo interesse per l'opinione pubblica, anche in conseguenza diretta di gravi episodi di cronaca, quali ad esempio la
disciplina del fenomeno migratorio, ovvero la
prevenzione di attentati terroristici, già attuati in altri Stati europei servendosi di veicoli noleggiati (si vedrà che, infatti, la legge mira a rendere più efficaci i controlli di sicurezza connessi a tale attività, anche se in sede di conversione si è scelto di escludere dai più onerosi adempimenti richiesti i contratti di noleggio per servizi di mobilità condivisa, e in particolare di car sharing, al fine di non comprometterne la facilità di fruizione) al contrario essa non risulta immediatamente comprensibile allorché l'obiettivo sia il riordino di un intero settore, come quello del
funzionamento dell'A.N.B.S.C. e della destinazione dei beni confiscati, ovvero l'introduzione di specifiche correzioni procedurali che non appaiono certo caratterizzate da una specifica connotazione di indifferibilità e di urgenza. Tratto da: C. FORTE,
Il nuovo decreto sicurezza, di prossima pubblicazione.