La mera sussistenza di rapporti commerciali tra imprese dello stesso settore non è di per sé sola sintomatica di un “collegamento sostanziale”

Redazione Scientifica
05 Dicembre 2018

L'onere della prova del collegamento tra imprese ricade sulla Stazione Appaltante o, comunque, sulla parte che ne affermi l'esistenza, al fine della loro esclusione dalla gara; dimostrazione che...

L'onere della prova del collegamento tra imprese ricade sulla Stazione Appaltante o, comunque, sulla parte che ne affermi l'esistenza, al fine della loro esclusione dalla gara; dimostrazione che deve necessariamente fondarsi su elementi di fatto univoci – non suscettibili cioè di letture alternative o dubbie – desumibili sia dalla struttura imprenditoriale dei soggetti coinvolti (ossia dal loro assetto interno, personale o societario - cd. aspetto formale), sia dal contenuto delle offerte dalle stesse presentate (cd. aspetto sostanziale). Inoltre, ai fini dell'esclusione dalla gara d'appalto non è sufficiente una generica ipotesi di collegamento “di fatto”, essendo necessario che per tale via risulti concretamente inciso l'interesse tutelato dalla norma, volta ad impedire un preventivo concerto delle offerte tale da comportare un vulnus al principio di segretezza delle stesse. Non può, pertanto, considerarsi preclusiva della partecipazione alle gare d'appalto la mera sussistenza di rapporti commerciali tra imprese del medesimo settore, in assenza del concorso degli altri elementi individuati dalla giurisprudenza quali indici rivelatori del c.d. “collegamento sostanziale” delle imprese.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.