Reato complessoFonte: Cod. Pen Articolo 84
05 Dicembre 2018
Inquadramento
Il reato complesso si configura tutte le volte in cui fatti che integrerebbero autonome fattispecie di reato vengono unificati dal Legislatore al fine di evitare che l'interprete applichi, in sede sanzionatoria ma non solo, il regime del concorso dei reati. L'art. 84, comma 1, c.p., difatti, espressamente, sancisce che si ha reato complesso «quando la legge considera elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero per se stessi reato». Ciò che determina il discrimine è, dunque, l'espressa volontà normativa (quando la legge) di considerare un reato elemento costitutivo, o circostanza aggravante, di altro, tanto da perdere la propria genetica autonomia per confluire nella forma di altra fattispecie a struttura complessa. Non è quindi sufficiente che fatti, i quali isolatamente considerati costituiscono altrettanti reati, abbiano qualche elemento comune bensì occorre che uno di essi, convergendo per volontà legislativa in altro, quale elemento costitutivo o circostanza aggravante, perda la propria autonomia fondendosi, per l'identità dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo, in una sola (e nuova) figura. Le forme del reato complesso
La volontà normativa individua due diverse forme del reato complesso. Una prima, nella quale due autonome fattispecie di reato, pariteticamente, si fondono in una terza figura (autonoma e distinta) riunendone i corrispettivi elementi costitutivi. È quanto avviene, ad esempio, nel delitto di rapina (art. 628 c.p.), connubio ortodosso degli elementi costitutivi della violenza privata (art. 610 c.p.) e del furto (art. 624 c.p.). Una seconda forma di reato complesso è data, invece, dalla situazione in cui due autonome figure di reato contribuiscono – non in modo paritetico bensì in maniera diversa –, alla sua formazione. Può accadere, difatti, che mentre l'una le fornisce uno o più elementi costitutivi l'altra contribuisca con quelli accessori, di natura circostanziale, come nel caso del furto aggravato dalla violazione di domicilio (art. 625, comma 1, c.p.), frutto della combinazione tra il furto semplice di cui all'art. 624 c.p. (elemento costitutivo) e la violazione di domicilio (declinata come circostanza aggravante) di cui all'art. 614 c.p. Né l'esistenza di elementi comuni tra due reati né la circostanza che un reato sia il presupposto di altro configurano una ipotesi di reato complesso, così come fuoriesce dal perimetro di quest'ultimo la situazione dell'esistenza di un nesso teleologico tra due fattispecie criminose (art. 61 n. 2 c.p.). Concorso apparente di norme e reato complesso
Mentre il concorso apparente di norme si determina allorquando «due o più disposizioni coesistenti sembrano adattarsi ad un medesimo caso ma una soltanto è applicabile» (ANTOLISEI) il reato complesso costituisce una ipotesi tipizzata di essa: un medesimo fatto storico integra gli estremi di due reati, uno “semplice”, l'altro “complesso”, ed è regolato soltanto dalla norma che contempla quest'ultimo. Si pensi all'omicidio aggravato ex art. 576, comma 1, n. 5, c.p. che ricomprende sia l'omicidio che la violenza sessuale (semplice o di gruppo) ed è regolamentato solo dalla norma che contempla la forma complessa, purchè ovviamente i fatti siano stati commessi in un unico contesto temporale: si esclude in tal caso, proprio in applicazione dei principi evincibili dall'art. 84 c.p., il concorso formale fra l'omicidio ed il delitto sessuale rimanendo quest'ultimo assorbito, sotto specie di aggravante, nel primo (Cass. pen., Sez. I, n. 29167/2017: «Nella ipotesi di omicidio aggravato perché commesso “in occasione” della commissione di una violenza sessuale (art. 576, comma 1, n. 5, c.p.) il reato previsto dall'art. 609-bisc.p. non resta assorbito nel reato di omicidio ma concorre con esso qualora difetti la contestualità tre le due condotte»). La ratio del reato complesso, secondo alcuni, sarebbe da ricondurre alla necessità di impedire il rischio di una doppia incriminazione per una medesima fattispecie di reato (ne bis in idem) ma tale impostazione si rivela di poco respiro atteso che essa trova già una esaustiva soluzione nell'applicazione del principio di specialità dettato dall'art. 15 c.p. Altrettanto poco avallabile è quella secondo cui è nella soluzione sanzionatoria (più grave) che trova giustificazione la figura del reato complesso ma ciò non sempre corrisponde al vero in quanto vi sono fattispecie in cui lo stesso è punito meno gravemente dei reati che lo compongono - (l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone ex art. 393 c.p. è meno grave della violenza privata ex art. 610 c.p.). È per questo che appare preferibile l'impostazione secondo la quale la utilità sistematica dell'istituto del reato complesso risiede nell'evitare il cumulo materiale. In sede dottrinaria, ma non solo, ci si imbatte anche in distinzioni meramente descrittive del reato complesso e, come tali, non produttive di alcun effetto. Si intende per reato complesso in senso stretto quello che ricomprende elementi di due fattispecie di reato dotate, autonomamente, di rilevanza penale – (reato di rapina in cui concorrono il furto e la violenza privata). Per reato complesso in senso lato si intende, invece, quello in cui v'è la confluenza tra un elemento dotato di rilevanza penale autonoma ed altro che è penalmente irrilevante – (violenza sessuale nella quale confluiscono la violenza e/o la minaccia, – in quanto tali penalmente rilevanti –, e il compimento di atti sessuali, – di per sé leciti). Costituisce, infine, reato eventualmente o necessariamente complesso quello in cui quest'ultimo si forma o meno senza che si realizzi anche quello semplice. Una species del reato (necessariamente o eventualmente) complesso è il c.d. reato progressivo, (MANTOVANI) il quale prevede che la commissione del reato più grave passi attraverso quella del reato minore (come avviene ad esempio, nell'ipotesi di riduzione in schiavitù rispetto al sequestro di persona). Reato complesso e tentativo
La questione si pone allorquando dei fatti, componenti il reato complesso, uno sia in concreto consumato e l'altro solo tentato: ci si interroga, quindi, se in tale situazione prevalga la considerazione unitaria del reato complesso (reato complesso tentato) ovvero, tenuto conto del diverso stadio cui le due componenti sono cristallizzate, la stessa debba essere disgiunta (concorso tra reati componenti, di cui uno perfetto e l'altro consumato). In forza di tale impostazione dogmatica si tende a ritenere che:
Aspetto processuali
Lo statuto del reato complesso comporta importanti conseguenze anche sotto il profilo della sua agibilità processuale. In tema di procedibilità il Legislatore ha sancito che per il reato complesso si procede sempre d'ufficio se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, è previsto tale regime – (art. 131 c.p. : - “Nei casi preveduti dall'art. 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio”). È per tale ragione che nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 589 c.p., - (morte di più persone ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone) -, che configura, ex art. 84 c.p., un reato complesso si procede sempre d'ufficio se per taluno dei reati, che lo formano quali elementi costitutivi o circostanza aggravante, si debba procedere d'ufficio. Ulteriore appendice processuale è data dalla circostanza che le cause estintive che riguardano il reato-componente non si applicano al reato complesso – (così, difatti, statuisce, con chiarezza, l'art. 170, comma 2, c.p. : - “La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso”). Infine, last but not least, l' art. 84, comma 2, c.p. sancisce che “qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79” : tale ipotesi non trova nelle fattispecie previste dal codice penale alcuna applicazione concreta ma può, residualmente, riguardare quelle previste in sede di legislazione Casistica
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