Reato complesso

Enrico Campoli
05 Dicembre 2018

Il reato complesso si configura tutte le volte in cui fatti che integrerebbero autonome fattispecie di reato vengono unificati dal Legislatore al fine di evitare che l'interprete applichi, in sede sanzionatoria ma non solo, il regime del concorso dei reati.L'art. 84, comma 1, c.p., difatti, espressamente, sancisce che si ha reato complesso «quando la legge considera elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero per se stessi reato».Ciò che determina il discrimine è, dunque, l'espressa volontà normativa (quando la legge) di considerare un reato elemento costitutivo, o circostanza aggravante, di altro, tanto da perdere la propria genetica autonomia per confluire nella forma di altra fattispecie a struttura complessa. Non è quindi sufficiente che fatti, i quali isolatamente considerati costituiscono altrettanti reati, abbiano qualche elemento...
Inquadramento

Il reato complesso si configura tutte le volte in cui fatti che integrerebbero autonome fattispecie di reato vengono unificati dal Legislatore al fine di evitare che l'interprete applichi, in sede sanzionatoria ma non solo, il regime del concorso dei reati.

L'art. 84, comma 1, c.p., difatti, espressamente, sancisce che si ha reato complesso «quando la legge considera elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero per se stessi reato».

Ciò che determina il discrimine è, dunque, l'espressa volontà normativa (quando la legge) di considerare un reato elemento costitutivo, o circostanza aggravante, di altro, tanto da perdere la propria genetica autonomia per confluire nella forma di altra fattispecie a struttura complessa.

Non è quindi sufficiente che fatti, i quali isolatamente considerati costituiscono altrettanti reati, abbiano qualche elemento comune bensì occorre che uno di essi, convergendo per volontà legislativa in altro, quale elemento costitutivo o circostanza aggravante, perda la propria autonomia fondendosi, per l'identità dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo, in una sola (e nuova) figura.

Le forme del reato complesso

La volontà normativa individua due diverse forme del reato complesso.

Una prima, nella quale due autonome fattispecie di reato, pariteticamente, si fondono in una terza figura (autonoma e distinta) riunendone i corrispettivi elementi costitutivi.

È quanto avviene, ad esempio, nel delitto di rapina (art. 628 c.p.), connubio ortodosso degli elementi costitutivi della violenza privata (art. 610 c.p.) e del furto (art. 624 c.p.).

Una seconda forma di reato complesso è data, invece, dalla situazione in cui due autonome figure di reato contribuiscono – non in modo paritetico bensì in maniera diversa –, alla sua formazione.

Può accadere, difatti, che mentre l'una le fornisce uno o più elementi costitutivi l'altra contribuisca con quelli accessori, di natura circostanziale, come nel caso del furto aggravato dalla violazione di domicilio (art. 625, comma 1, c.p.), frutto della combinazione tra il furto semplice di cui all'art. 624 c.p. (elemento costitutivo) e la violazione di domicilio (declinata come circostanza aggravante) di cui all'art. 614 c.p.

Né l'esistenza di elementi comuni tra due reati né la circostanza che un reato sia il presupposto di altro configurano una ipotesi di reato complesso, così come fuoriesce dal perimetro di quest'ultimo la situazione dell'esistenza di un nesso teleologico tra due fattispecie criminose (art. 61 n. 2 c.p.).

Concorso apparente di norme e reato complesso

Mentre il concorso apparente di norme si determina allorquando «due o più disposizioni coesistenti sembrano adattarsi ad un medesimo caso ma una soltanto è applicabile» (ANTOLISEI) il reato complesso costituisce una ipotesi tipizzata di essa: un medesimo fatto storico integra gli estremi di due reati, uno “semplice”, l'altro “complesso”, ed è regolato soltanto dalla norma che contempla quest'ultimo.

Si pensi all'omicidio aggravato ex art. 576, comma 1, n. 5, c.p. che ricomprende sia l'omicidio che la violenza sessuale (semplice o di gruppo) ed è regolamentato solo dalla norma che contempla la forma complessa, purchè ovviamente i fatti siano stati commessi in un unico contesto temporale: si esclude in tal caso, proprio in applicazione dei principi evincibili dall'art. 84 c.p., il concorso formale fra l'omicidio ed il delitto sessuale rimanendo quest'ultimo assorbito, sotto specie di aggravante, nel primo (Cass. pen., Sez. I, n. 29167/2017: «Nella ipotesi di omicidio aggravato perché commesso “in occasione” della commissione di una violenza sessuale (art. 576, comma 1, n. 5, c.p.) il reato previsto dall'art. 609-bisc.p. non resta assorbito nel reato di omicidio ma concorre con esso qualora difetti la contestualità tre le due condotte»).

Le raffigurazioni dottrinarie (ma non solo) del reato complesso

La ratio del reato complesso, secondo alcuni, sarebbe da ricondurre alla necessità di impedire il rischio di una doppia incriminazione per una medesima fattispecie di reato (ne bis in idem) ma tale impostazione si rivela di poco respiro atteso che essa trova già una esaustiva soluzione nell'applicazione del principio di specialità dettato dall'art. 15 c.p.

Altrettanto poco avallabile è quella secondo cui è nella soluzione sanzionatoria (più grave) che trova giustificazione la figura del reato complesso ma ciò non sempre corrisponde al vero in quanto vi sono fattispecie in cui lo stesso è punito meno gravemente dei reati che lo compongono - (l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone ex art. 393 c.p. è meno grave della violenza privata ex art. 610 c.p.).

È per questo che appare preferibile l'impostazione secondo la quale la utilità sistematica dell'istituto del reato complesso risiede nell'evitare il cumulo materiale.

In sede dottrinaria, ma non solo, ci si imbatte anche in distinzioni meramente descrittive del reato complesso e, come tali, non produttive di alcun effetto.

Si intende per reato complesso in senso stretto quello che ricomprende elementi di due fattispecie di reato dotate, autonomamente, di rilevanza penale – (reato di rapina in cui concorrono il furto e la violenza privata).

Per reato complesso in senso lato si intende, invece, quello in cui v'è la confluenza tra un elemento dotato di rilevanza penale autonoma ed altro che è penalmente irrilevante – (violenza sessuale nella quale confluiscono la violenza e/o la minaccia, – in quanto tali penalmente rilevanti –, e il compimento di atti sessuali, – di per sé leciti).

Costituisce, infine, reato eventualmente o necessariamente complesso quello in cui quest'ultimo si forma o meno senza che si realizzi anche quello semplice.

Una species del reato (necessariamente o eventualmente) complesso è il c.d. reato progressivo, (MANTOVANI) il quale prevede che la commissione del reato più grave passi attraverso quella del reato minore (come avviene ad esempio, nell'ipotesi di riduzione in schiavitù rispetto al sequestro di persona).

Reato complesso e tentativo

La questione si pone allorquando dei fatti, componenti il reato complesso, uno sia in concreto consumato e l'altro solo tentato: ci si interroga, quindi, se in tale situazione prevalga la considerazione unitaria del reato complesso (reato complesso tentato) ovvero, tenuto conto del diverso stadio cui le due componenti sono cristallizzate, la stessa debba essere disgiunta (concorso tra reati componenti, di cui uno perfetto e l'altro consumato).

In forza di tale impostazione dogmatica si tende a ritenere che:

  • se la porzione della condotta in concreto consumata è quella che la legge richiede sia realizzata per prima ovvero se tale cronologia è del tutto indifferente il tentativo di delitto complesso è raffigurabile corrispondendo l'iter criminis a quello sancito dal legislatore;
  • se, invece, l'ordine dei fatti è sovvertito rispetto a quanto sancito non potrà che avere luogo una considerazione separata dei due fatti componenti fuoriuscendo tale ipotesi dalla fusione richiesta per individuare il reato complesso.
Aspetto processuali

Lo statuto del reato complesso comporta importanti conseguenze anche sotto il profilo della sua agibilità processuale.

In tema di procedibilità il Legislatore ha sancito che per il reato complesso si procede sempre d'ufficio se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, è previsto tale regime – (art. 131 c.p. : - “Nei casi preveduti dall'art. 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio”).

È per tale ragione che nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 589 c.p., - (morte di più persone ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone) -, che configura, ex art. 84 c.p., un reato complesso si procede sempre d'ufficio se per taluno dei reati, che lo formano quali elementi costitutivi o circostanza aggravante, si debba procedere d'ufficio.

Ulteriore appendice processuale è data dalla circostanza che le cause estintive che riguardano il reato-componente non si applicano al reato complesso – (così, difatti, statuisce, con chiarezza, l'art. 170, comma 2, c.p. : - “La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso”).

Infine, last but not least, l' art. 84, comma 2, c.p. sancisce che “qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79” : tale ipotesi non trova nelle fattispecie previste dal codice penale alcuna applicazione concreta ma può, residualmente, riguardare quelle previste in sede di legislazione

Casistica

Concorso formale e reato complesso: differenza in concreto

Sussiste concorso formale di reati e non assorbimento, fra il reato di cui all'art. 642 c.p. e quello di cui all'art. 423, comma secondo, aggravati ai sensi dell'art. 61 n. 2 c.p., allorchè la fraudolenta distruzione della cosa propria sia avvenuta tramite incendio da cui sia derivato un pericolo per la pubblica incolumità, trattandosi di fattispecie di reato che tutelano diversi beni giuridici e non ricorrendo l'ipotesi del reato complesso di cui all'art. 84 c.p. (Cass. pen., Sez. I, n. 39767/2018)

Rissa aggravata e reati concorrenti

Con l'ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma secondo, c.p. concorrono, con riguardo al solo corrissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest'ultima, rispetto ai primi, reato complesso (Cass. pen., Sez. I, n. 30215/2016)

Malversazione in danno dello Stato e truffa aggravata ex art. 640 bis c.p.

Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) (Cass. pen., Sez. unite, n. 20664/2017)

Rapina ex art. 628, comma terzo bis, e violazione di domicilio

Non è configurabile il reato complesso di cui all'art. 628, comma 3-bis, c.p.ma il concorso materiale fra il reato di rapina e quello di cui all'art. 614 c.p. qualora, in caso di rapina commessa in edificio o altro luogo destinato a privata dimora, l'agente abbia posto in essere la violazione di domicilio per una diversa finalità – quale il danneggiamento dell'abitazione della vittima – e, nel corso dell'attività illecita, abbia approfittato delle circostanze di tempo e di luogo per appropriarsi dei beni della persona offesa (Cass. pen., Sez. II, n. 1925/2015).

Danneggiamento e violenza/minaccia

Il delitto di danneggiamento aggravato dall'essere il fatto commesso con violenza alla persona è assorbito in quello di lesioni personali aggravate quando il danneggiamento costituisce parte della progressione degli atti finalizzati a provocare le lesioni alla persona offesa (Cass., V, n. 19447/2015)

Per la configurabilità dell'aggravante speciale del delitto di danneggiamento ex art. 635, comma secondo, n. 1, c.p., costituita dal fatto commesso con violenza o minaccia, non è necessario che queste ultime rappresentino un mezzo per vincere l'altrui resistenza ma è sufficiente che siano contestuali al fatto produttivo del danneggiamento, nel senso che il danneggiamento deve essere stato compiuto quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento mediante l'intimidazione esercitata nei confronti del soggetto passivo, con la conseguenza che, in questa ipotesi, il reato di minaccia è assorbito in quello di danneggiamento aggravato (Cass. pen., Sez. II, n. 1377/2014)

Reato complesso in materia stradale

In tema di omicidio colposo, in relazione alla formulazione dell'art. 589 c.p. come risultante dal d.l. 23 maggio 2008 n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008 n. 125, - anteriore all'introduzione, ex art. 1, commi 1 e 2, legge 23 marzo 2016, n. 41, delle nuove fattispecie autonome dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi e gravissime -, è configurabile il concorso materiale tra l'omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante delle violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia di per sé luogo ad un illecito contravvenzionale, e le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti(Cass. pen., Sez. IV, n. 32221/2018)

La condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce circostanza aggravante dei delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime, dovendosi conseguentemente escludere, in applicazione della disciplina del reato complesso, che gli stessi possano concorrere con la contravvenzione di cui all'art. 186 cod. strada (Cass., IV, n. 26857/2018)

Bancarotta fraudolenta e appropriazione indebita

Il reato di bancarotta fraudolenta integra una figura di reato complesso ex art. 84 c.p. rispetto a quello di appropriazione indebita, con assorbimento di quest'ultimo in quello di bancarotta, sicchè gli stessi fatti, già contestati ex art. 646 c.p., possono essere ricondotti, dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, alla fattispecie di bancarotta (Cass. pen., Sez. V, n. 2295/2015)

La condanna irrevocabile per il reato di appropriazione indebita di determinati beni aziendali non preclude nei confronti dell'imputato, dopo l'intervento della dichiarazione di fallimento della società, l'esercizio dell'azione penale per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione degli stessi beni, in quanto, pur trattandosi di fattispecie tra loro strutturalmente diverse, i rispettivi elementi costitutivi danno luogo ad un reato complesso ex art. 84 c.p. che determina l'assorbimento del reato di appropriazione indebita in quello di bancarotta (Cass. pen., V, n. 48743/2014)

Rapina aggravata dall'uso dell'arma e porto abusivo

L'uso dell'arma, costituente aggravante della rapina, è fatto oggettivamente distinto dal porto abusivo di arma, il quale costituisce un reato di mero pericolo, il cui elemento materiale non può, pertanto, considerarsi assorbito, in base alla normativa del reato complesso, nell'obiettività del delitto di rapina, tanto più che questo può essere aggravato, a norma dell'art. 628, primo comma, n. 1, c.p., anche quando l'arma impiegata risulti non detenuta e portata illegalmente (Cass. pen., Sez. II, n. 8999/2014)

Sommario