Mutilazione fraudolenta della propria persona

Chiara Fiandanese
06 Dicembre 2018

Il delitto di mutilazione fraudolenta della propria persona è collocato nel Titolo XIII del Libro II, Capo II del codice penale che riguarda i delitti contro il patrimonio commessi mediante frode e, nello specifico, è previsto dall'art.642, comma 2, prima parte,c.p. che prevede due condotte autonome: cagionare a sé stessi una lesione personale o aggravare le conseguenze di una lesione personale prodotta da un infortunio. Tale reato costituisce un'ipotesi di truffa assicurativa e si differenzia dalla truffa comune ex art.640 c.p. in quanto, per la configurazione del reato, non è necessario che il soggetto attivo consegua effettivamente un ingiusto profitto con danno altrui.
Inquadramento

Il delitto di mutilazione fraudolenta della propria persona è collocato nel Titolo XIII del Libro II, Capo II del codice penale che riguarda i delitti contro il patrimonio commessi mediante frode e, nello specifico, è previsto dall'art. 642, comma 2, prima parte,c.p. che prevede due condotte autonome: cagionare a sé stessi una lesione personale o aggravare le conseguenze di una lesione personale prodotta da un infortunio.

Tale reato costituisce un'ipotesi di truffa assicurativa e si differenzia dalla truffa comune ex art.640 c.p. in quanto, per la configurazione del reato, non è necessario che il soggetto attivo consegua effettivamente un ingiusto profitto con danno altrui.

Secondo la Suprema Corte, il reato ex art. 642 c.p. costituisce un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa; nel primo, infatti, sono presenti gli stessi elementi della condotta caratterizzanti il secondo ed in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore (Cass. pen., Sez. II, 12 dicembre 1994, n. 4828).

Il bene giuridico protetto

Secondo una parte della dottrina, trattandosi di reato monoffensivo, il bene giuridico tutelato si identifica nel patrimonio delle imprese assicurative; secondo altra parte, invece, trattandosi di reato plurioffensivo, esso si identifica anche nell'efficienza dell'economia nazionale e nell'interesse dei singoli assicurati che, a seguito delle frodi assicurative alle quali consegue l'aumento di infortuni dolosi, sono costretti a subire l'aumento dei premi assicurativi.

I soggetti

Trattandosi di reato proprio, soggetto attivo, nonostante la norma si riferisca a chiunque, deve ritenersi colui che ha stipulato un contratto di assicurazione su un bene proprio o sulla propria persona.

Può, però, essere tale anche colui che, nonostante sia terzo rispetto al rapporto contrattuale tra assicurato ed assicurazione, commette il fatto sulla propria persona a danno di un contratto assicurativo stipulato da altri soggetti.

Soggetto passivo può essere esclusivamente l'ente, pubblico o privato, che opera l'attività di assicurazione sul territorio nazionale.

La condotta

Presupposto essenziale della condotta, è che tra l'agente e la parte offesa sussista un valido contratto di assicurazione per cui l'azione del primo induca l'assicuratore a risarcirgli il danno.

Il reato di mutilazione fraudolenta della propria persona prevede due distinte condotte.

Una, consistente nel cagionare a sé stesso una lesione personale; e un'altra, consistente nell'aggravare le conseguenze di una lesione personale prodotta da un infortunio.

Si ritiene ammissibile la realizzazione del fatto anche in forma omissiva.

Per quanto riguarda il concetto di lesioni, secondo una parte della dottrina esso deve essere inteso come alterazione fisica dell'organismo di origine traumatica come ad esempio amputazioni, fratture, escoriazioni; secondo altra parte, invece, il concetto di lesioni è più amplio ed è in linea con quello inteso per la configurazione del reato ex art. 582 c.p. che comprende qualsiasi alterazione fisica o psichica ricompresa nel concetto di malattia.

Per aggravamento deve intendersi ogni azione volta ad intensificare le conseguenze patologiche degli effetti dannosi prodotti dalla lesione derivante dall'infortunio.

Elemento soggettivo

L'elemento psicologico richiesto per la configurazione del reato è il dolo specifico che si identifica nella rappresentazione dei presupposti del reato e nella coscienza e volontà di cagionare a sé stesso una lesione personale o di aggravare le conseguenze della lesione quando prodotta da infortunio, accompagnate dalla consapevolezza dell'esistenza di un valido contratto di assicurazione grazie al quale si possa conseguire il fine di un indennizzo o un vantaggio per sé o per altri.

Consumazione e tentativo

Il reato previsto dall'art. 642 c.p. si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente cagiona a sé stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze di una lesione prodotta da infortunio.

È a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio - che non si identifica necessariamente nell'indennizzo ma può consistere in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione - ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo e sia idonea a raggiungere lo scopo (Cass. pen.,Sez. II, 21 gennaio 2016, n. 8105).

Secondo parte della dottrina, il tentativo non sarebbe configurabile in quanto incompatibile con la natura di reato di pericolo a consumazione anticipata; secondo altra parte, invece, sarebbe ammissibile in quanto la condotta può essere frazionata.

L'istituto della desistenza volontaria dall'azione ex art. 56, comma 3, c.p., non può trovare applicazione nel caso di reato di mutilazione fraudolenta della propria persona in quanto si tratta di delitto di pericolo per la cui consumazione si prescinde dall'effettiva riscossione dell'indennizzo assicurativo, essendo tale danno espressamente considerato come una circostanza aggravante (art. 642, comma 2 ultima parte c.p.).

Fatto commesso all'estero

Il comma 3 dell'art. 642 c.p. prevede la punibilità del reato anche se il fatto è commesso all'estero in danno di un assicuratore italiano che esercita la sua attività in Italia.

Si è in presenza di una deroga ai limiti dell'efficacia territoriale della legge penale italiana sui delitti commessi all'estero imposti dagli artt. 9 e 10 c.p.

Circostanze aggravanti

L'art. 642, comma 2, ultima parte, c.p. prevede una circostanza aggravante speciale ad effetto comune che comporta, ai sensi dell'art. 64 c.p., un aumento di pena fino ad 1/3 qualora il colpevole consegua l'indennizzo assicurativo o un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione.

Secondo la dottrina, l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 c.p. (Danno patrimoniale di rilevante gravità) non è applicabile. Di diverso avviso, invece, la Suprema Corte secondo la quale l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità può ritenersi sussistente, qualora il giudice abbia valutato che il danno patrimoniale che si sarebbe potuto cagionare alla persona offesa sarebbe stato di rilevante gravità, anche se il reato non sia stato portato a compimento e non sia stato conseguito l'intento, alla luce della natura del reato che è a consumazione anticipata.

Circostanze attenuanti

È applicabile la circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità).

Rapporti con altri reati

L'art. 642 c.p., strutturato come una norma penale mista del tutto peculiare, prevede nei suoi commi 1 e 2, cinque diverse fattispecie di reato - in particolare, il danneggiamento dei beni assicurati e la falsificazione o alterazione della polizza, nel comma 1; la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativi al sinistro, nel comma 2 - che, dove ricorrano gli estremi fattuali, possono concorrere fra loro (Cass. pen., Sez. II, 17 dicembre 2013, n. 1856).

L'art. 642 c.p. costituisce un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. in quanto, nel primo sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo e, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore; pertanto il concorso tra i due reati è escluso.

Quando il delitto di mutilazione fraudolenta della propria persona è realizzato in concorso tra più persone, è configurabile in capo all'extraneus anche il delitto di lesioni ex art. 582 c.p.

Profili processuali

Procedibilità. A norma del comma 2 ultima parte, il reato di mutilazione fraudolenta della propria persona è procedibile a querela. La modifica apportata al comma 2 dell'art. 642 c.p. dall'art. 24 della L. 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui si procede a querela di parte, si riferisce ad entrambe le forme (semplice o aggravata) in cui il reato può consumarsi, rispettivamente previste dal primo e dal secondo comma della su citata disposizione del codice penale (Cass. Sez. VI, n. 23256 del 15/05/2012).

A norma del comma 3, anche quando il fatto è commesso all'estero in danno di un assicuratore italiano che esercita la sua attività nel territorio dello Stato, il reato è procedibile a querela.

Competenza territoriale. La competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642 c.p., si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto, essendo, invece, irrilevante la ricezione dell'atto medesimo da parte dell'agenzia locale, mera intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice (Cass. Sez. II, n. 48925 del 12/10/2016).

Parte della condotto realizzata all'estero. Sono punibili secondo la legge italiana, come se fossero commessi per intero in Italia, anche i reati la cui condotta sia avvenuta solo in parte nel territorio dello Stato o il cui evento si sia ivi verificato; essi assumono rilevanza penale per l'ordinamento italiano nella loro globalità, compresa la parte della condotta realizzata all'estero e, pertanto, debbono essere valutati e puniti dai giudici italiani nella loro interezza, avendo riguardo anche alle modalità e alla gravità della parte dell'azione verificatasi al di fuori dello Stato (Fattispecie nella quale l'ideazione del delitto di cui all'art. 642 c.p. era avvenuta in Italia, ma la materialità della condotta era stata attuata all'estero - Cass. Sez. II, n. 46665 del 20/09/2011).

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